La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della qualificazione immobiliare o mobiliare degli impianti destinati alla distribuzione di carburanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Con l’ordinanza n. 29332/2025, la Sezione V civile ha confermato l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che gli impianti e le strutture che compongono una stazione di servizio costituiscono un bene unico di natura immobiliare, anche se astrattamente amovibili.
La pronuncia incide in modo significativo sulla tassazione degli atti di trasferimento di impianti di carburante, stabilendo un principio di diritto destinato a rilevare in numerose operazioni di cessione aziendale nel settore.
Il Caso
La controversia trae origine da due atti di compravendita aventi ad oggetto altrettanti impianti di distribuzione carburanti. Le parti avevano distinto nel contratto il corrispettivo relativo ai beni immobili (terreno, edifici) da quello riferito agli “impianti e attrezzature”, qualificati come beni mobili.
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’intero compendio dovesse essere trattato come bene immobile, aveva proceduto alla riliquidazione delle imposte di registro e ipocatastali. La CTP di Firenze aveva dato ragione ai contribuenti, ma la CTR Toscana aveva riformato la decisione. Da qui il ricorso in Cassazione del cedente.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso del contribuente, affrontando due profili principali:
1. Validità della notifica dell’appello via PEC
Il ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate poiché notificato telematicamente nonostante il giudizio fosse stato instaurato in modalità cartacea.
La Cassazione ha dichiarato il motivo infondato, richiamando:
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l’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 e il d.m. n. 163/2013;
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l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 16, co. 2, d.l. n. 119/2018, secondo cui la modalità telematica è sempre utilizzabile in ogni grado di giudizio indipendentemente dalle modalità adottate in primo grado.
Dunque, l’appello telematico era valido.
2. Natura immobiliare degli impianti di carburante
La questione centrale riguarda la qualificazione dei beni che compongono una stazione di servizio.
La Cassazione ha stabilito che:
✔️ gli impianti e le attrezzature strutturalmente e funzionalmente connesse al suolo assumono natura immobiliare, pur essendo materialmente amovibili;
✔️ rileva non la possibilità di rimozione, ma la loro inscindibile funzione strutturale all’attività di distribuzione dei carburanti.
Richiamati i principi interpretativi dell’art. 812 c.c., la Corte ha osservato che un impianto di rifornimento è un bene complesso: l’insieme di terreno, serbatoi interrati, tubazioni, pompe, pensiline e locali tecnici forma un’unica entità immobiliare.
Ne deriva che la tassazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale deve seguire la disciplina prevista per i beni immobili, anche in presenza di prezzi distinti nel contratto.
Perché la decisione è importante
L’ordinanza è rilevante perché:
🔹 conferma un orientamento rigoroso in materia di imposta di registro sulla cessione di stazioni di servizio;
🔹 amplia il concetto di immobilizzazione a beni che, pur essendo smontabili, sono funzionalmente essenziali al complesso immobiliare;
🔹 estende alla fattispecie degli impianti carburanti il principio già affermato per i parchi fotovoltaici (Cass. n. 6840/2024).
In concreto, ciò significa che:
nelle cessioni di impianti carburanti, anche gli elementi “mobili” entrano nella base imponibile immobiliare, con conseguente applicazione dell’aliquota più elevata.
Conclusioni
La Cassazione, con l’ordinanza n. 29332/2025, ha definitivamente chiarito che le strutture essenziali di un impianto carburanti costituiscono un bene immobile anche se eventualmente rimovibili. Il ricorso del contribuente è stato respinto, con condanna alle spese.
La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a tutelare la coerenza del regime fiscale con la reale funzione economica del bene, privilegiando la destinazione e l’unitarietà funzionale rispetto alla mera natura materiale.
Data pubblicazione: 5 novembre 2025
Sezione: Civile – Sez. V
Provvedimento: Ordinanza n. 29332/2025
