La Corte di giustizia tributaria dell’Umbria annulla un accertamento da 189mila euro: l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato la consapevolezza del gestore
Un benzinaio umbro è stato assolto dall’accusa di indebita detrazione IVA sul gasolio. La Corte di giustizia tributaria dell’Umbria ha accolto l’appello di un imprenditore del settore carburanti, annullando un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per oltre 189mila euro di IVA relativo all’anno d’imposta 2017.
Secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria non ha provato che il titolare della stazione di servizio fosse consapevole di partecipare a una frode carosello, presupposto indispensabile per legittimare il recupero dell’imposta.
L’indagine sulla frode carosello nel settore carburanti
La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza di Avellino, che aveva ipotizzato un sistema di frode carosello nel commercio dei carburanti, basato sull’interposizione di società fittizie nella catena di fornitura.
Sulla base di tali risultanze, l’Agenzia delle Entrate di Perugia aveva contestato al gestore di una stazione di servizio della provincia di Perugia l’indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti di gasolio effettuati da un determinato fornitore, ritenuto soggettivamente inesistente, estendendo il sospetto anche ad altri approvvigionamenti.
Il giudizio di primo grado e l’appello
In primo grado il contribuente aveva ottenuto solo un accoglimento parziale, con la conferma della pretesa fiscale per gli acquisti riconducibili alla società principale coinvolta nella presunta frode.
Il gestore ha quindi proposto appello, sostenendo l’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una sua partecipazione consapevole allo schema fraudolento e denunciando la violazione dei propri diritti difensivi. Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate ha presentato appello incidentale, chiedendo di estendere l’accertamento anche agli altri fornitori.
La decisione della Corte tributaria dell’Umbria
La Corte di giustizia tributaria dell’Umbria ha accolto integralmente l’appello del benzinaio e respinto quello dell’Amministrazione finanziaria. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in materia di IVA e frodi carosello:
l’onere della prova grava sull’Agenzia delle Entrate, che deve dimostrare non solo l’inesistenza soggettiva del fornitore, ma anche che l’acquirente fosse a conoscenza, o avrebbe potuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della finalità evasiva dell’operazione.
Nel caso esaminato, secondo la Corte, l’Amministrazione si è limitata a ricostruire il presunto meccanismo fraudolento “a monte”, senza fornire elementi concreti e specifici idonei a provare la consapevolezza del gestore.
Accertamento IVA annullato
In assenza di tale prova, l’accertamento è stato dichiarato integralmente infondato, con conseguente annullamento della pretesa fiscale. È stato inoltre respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.
La sentenza rappresenta un precedente rilevante per il settore della distribuzione carburanti, spesso coinvolto in contestazioni fiscali legate a frodi commesse da soggetti terzi nella filiera, ribadendo che la buona fede del gestore non può essere presunta in senso negativo.

Quando è costato al gestore tra tutti gli oneri ed il tempo perso
Giustizia italiana!!!