Sentenza T-689/24: la detrazione spetta nell’anno di esigibilità se la fattura è ricevuta prima della dichiarazione. Impatti rilevanti anche per l’Italia
Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato nella dichiarazione relativa al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, anche se la fattura è ricevuta successivamente, purché ciò avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. È questo il principio affermato dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24, destinata ad avere riflessi significativi anche sull’interpretazione della normativa italiana.
La pronuncia si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza unionale che distingue nettamente tra condizioni sostanziali e condizioni formali per l’esercizio del diritto di detrazione. In base all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ossia quando l’operazione si considera effettuata. Il possesso della fattura, richiesto dall’articolo 178 della medesima direttiva, costituisce invece una condizione formale per l’esercizio del diritto, non per la sua nascita.
Il caso e la censura alla normativa nazionale
La controversia riguardava una società polacca operante nel settore dell’acquisto e della rivendita di gas ed energia elettrica. La normativa nazionale subordinava l’esercizio della detrazione, in un determinato periodo di liquidazione, alla ricezione della fattura nello stesso periodo. Secondo il Tribunale UE, una simile previsione introduce una condizione ulteriore non contemplata dal diritto dell’Unione, comprimendo in modo sproporzionato il principio di neutralità dell’IVA.
Il giudice europeo ha chiarito che, laddove siano soddisfatte le condizioni sostanziali — esigibilità dell’imposta, qualità di soggetto passivo e destinazione dei beni o servizi a operazioni imponibili — il diritto alla detrazione non può essere negato per il solo fatto che la fattura sia stata ricevuta in un momento successivo. Ciò che rileva è che la fattura sia disponibile prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta interessato.
Il rapporto con la giurisprudenza precedente
La sentenza prende posizione anche rispetto al precedente Terra Baubedarf-Handel (causa C-152/02), spesso richiamato dalle amministrazioni fiscali nazionali — inclusa quella italiana — a sostegno di un’interpretazione più restrittiva. Il Tribunale precisa che quel caso riguardava una situazione diversa, nella quale il soggetto passivo non era in possesso della fattura al momento dell’esercizio della detrazione. Nella causa T-689/24, invece, la fattura risultava acquisita prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Un passaggio centrale della motivazione riguarda inoltre il richiamo alla giurisprudenza sugli effetti temporali della rettifica delle fatture. La Corte di giustizia ha più volte affermato che la rettifica produce effetti retroattivi, consentendo di imputare la detrazione all’anno di emissione della fattura. Se tale effetto è ammesso in presenza di una fattura inizialmente irregolare, a maggior ragione — osserva il Tribunale — deve essere riconosciuto quando la fattura, pur ricevuta successivamente, è regolare al momento della dichiarazione.
Le implicazioni per l’ordinamento italiano
Le conseguenze per il sistema italiano sono tutt’altro che marginali. La prassi amministrativa ha più volte sostenuto che la detrazione non possa essere esercitata nell’anno di esigibilità dell’imposta se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, anche qualora ciò avvenga prima della presentazione della dichiarazione annuale. Alla luce della sentenza T-689/24, una simile impostazione rischia di porsi in contrasto con il diritto dell’Unione, nella misura in cui introduce un vincolo temporale non previsto dalla direttiva IVA.
Il principio di neutralità dell’imposta, pilastro del sistema comune europeo, impone infatti che il soggetto passivo non sopporti l’onere dell’IVA quando le condizioni sostanziali sono rispettate. Le formalità documentali non possono trasformarsi in un ostacolo sproporzionato all’esercizio del diritto.
La decisione del Tribunale UE rafforza quindi un orientamento volto a privilegiare la sostanza economica rispetto al formalismo documentale e potrebbe aprire la strada a un ripensamento delle prassi nazionali, con effetti potenzialmente rilevanti anche sul contenzioso in corso in materia di detrazione IVA.
TRIBUNALE DELLUNIONE EUROPEA – CAUSA T-68924 – SENTENZA DELL11 FEBBRAIO 2026 (PDF)
