Riforma carburanti nel DDL Concorrenza: nuovi contratti, maggiori tutele e una partita decisiva per i gestori

Il disegno di legge sulla concorrenza 2026 introduce importanti novità per la distribuzione carburanti: contratti di gestione, accordi economici, sanzioni e ristrutturazione della rete. Ma il vero banco di prova sarà garantire sostenibilità economica e dignità professionale a chi lavora quotidianamente sugli impianti.

La riforma della distribuzione carburanti entra ufficialmente nel DDL Concorrenza 2026 (A.C. 3120), presentato alla Camera il 28 settembre. Un provvedimento che punta a modernizzare una rete composta da oltre 22.000 impianti stradali e circa 450 aree autostradali, intervenendo anche sui rapporti contrattuali tra compagnie petrolifere, titolari degli impianti e gestori.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione del contratto di affidamento dei servizi, destinato a regolamentare quelle forme di gestione che negli ultimi anni si sono diffuse attraverso appalti e contratti di servizi, spesso accompagnate da controversie sulla loro compatibilità con la normativa di settore.

Il nuovo affidamento prevede una durata minima di quattro anni, un congruo preavviso in caso di recesso e una penale per l’interruzione anticipata da parte dell’affidante. Le condizioni economiche dovranno essere definite attraverso la contrattazione con le associazioni rappresentative dei gestori, prevedendo anche meccanismi di revisione dei corrispettivi in presenza di variazioni imprevedibili dei costi superiori al 5%.

Particolarmente significativa è la previsione che consente, trascorsi 120 giorni dall’avvio delle trattative senza il raggiungimento di un accordo economico, di ricorrere a un collegio arbitrale per definire le condizioni contrattuali. Una misura che potrebbe contribuire a superare situazioni di stallo negoziale protrattesi troppo a lungo, lasciando i gestori con condizioni economiche non più adeguate ai costi dell’attività.

Il DDL introduce inoltre sanzioni da 2.000 a 20.000 euro per punto vendita, fino a un massimo di 200.000 euro, per l’utilizzo di forme contrattuali non consentite e per determinate violazioni degli accordi economici. Viene rafforzato anche il ruolo delle associazioni di categoria nella segnalazione delle irregolarità.

Rimane tuttavia delicata la disposizione che esclude i contratti di affidamento conformi alla nuova disciplina dalla presunzione di parasubordinazione o subordinazione. Un passaggio che richiederà particolare attenzione per evitare che l’inquadramento contrattuale finisca per prevalere sulla reale organizzazione del lavoro.

Sul fronte della ristrutturazione della rete, il provvedimento prevede incentivi per la riconversione degli impianti verso la mobilità elettrica e i carburanti alternativi, con contributi fino a 60.000 euro per i titolari e indennizzi fino a 20.000 euro per i gestori che, a seguito della trasformazione, non proseguiranno l’attività.

La riforma affronta dunque problemi che il settore si trascina da anni, riconoscendo un ruolo centrale alla contrattazione collettiva e introducendo strumenti di tutela e controllo.

Ma resta una questione fondamentale: non basta cambiare il nome di un contratto o garantirne una durata minima per restituire dignità e sostenibilità economica al lavoro del gestore.

Se i corrispettivi continueranno a essere insufficienti, se i costi resteranno prevalentemente a carico di chi gestisce e se l’autonomia imprenditoriale sarà soltanto formale, il rischio sarà quello di regolamentare la precarietà anziché superarla.

Il percorso parlamentare dovrà quindi chiarire e rafforzare gli aspetti ancora controversi, affinché le nuove disposizioni rappresentino garanzie concrete e non soltanto formali.

Il provvedimento è attualmente un disegno di legge e le disposizioni illustrate non sono ancora in vigore.

 
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