Faib Confesercenti e Fegica, la cassazione condanna PAD Multienergy (e non solo) al rispetto della legge

LA CASSAZIONE SI E’ ESPRESSA!  PAD MULTIENERGY CONDANNATA A PAGARE AI GESTORI I COMPENSI DELL’ACCORDO ESSO.  E TRASCINA CON SE’ ANCHE TUTTI GLI ALTRI ACQUIRENTI DEL “MODELLO GROSSISTA”.

A distanza di otto anni dalla cessione della rete di vendita Esso, con il cosiddetto “modello grossista”, e in appena quattro anni e mezzo dall’avvio dell’iter processuale, la Corte di Cassazione piazza la pietra tombale sulla protervia e l’arroganza di quanti, nel nostro settore, continuano da decenni a farsi vanto di non tenere in alcun conto le Regole, vale a dire il sistema integrato di Norme ed Accordi, che disciplinano i rapporti tra titolari degli impianti e Gestori.

Con la Camera di Consiglio del 21 maggio scorso, è giunta a definitivo compimento la prima vicenda di molte, che vedeva opposta PAD Multienergy ad un proprio Gestore, il quale aveva chiesto di vedersi riconosciuta la remunerazione già pattuita con Accordo aziendale tra Esso Italiana e le Organizzazioni di categoria dei Gestori, prima della cessione del ramo d’azienda relativo.

Tribunale di Brescia, Corte d’Appello e Cassazione: tre gradi di giudizio di una semplicità disarmante, univocamente tesi -quasi costretti- a spiegare pedagogicamente il senso stesso della normativa vigente e della valenza degli Accordi collettivi.

Una “lezione” che va ben al di là dei neanche 30mila euro (sigh!) dovuti al Gestore e che PAD si è voluti trattenere.

In prima battuta, perché il sigillo della Cassazione -invocato in modo temerario da PAD- finisce per trascinarsi dietro, nel medesimo comune destino, anche tutti gli altri soggetti che hanno acquistato tra il 2016 ed il 2017 parti della rete Esso, nonché tutti coloro i quali, attualmente e in futuro, sono e saranno protagonisti di acquisizioni di altre reti di impianti o parti di esse.

Ma, più in generale, anche perché il “trattato” che emerge dalla lettura composta e coerente dei tre dispositivi, ha il merito di descrivere a chiare lettere quale sia, in realtà, il recinto delineato dalla norma nazionale, “in osservanza di quella eurounitaria in materia di accordi verticali afferenti all’attività di distribuzione carburanti”, da rispettare per rimanere nella legalità.

L’intero settore adesso deve prendere atto non solo che gli Accordi collettivi sono semplicemente “obbligatori”, dotati di una “efficacia normativa vincolate”, ma anche che sono stati introdotti per “evitare in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto (tra azienda e Gestore, ndr) sia concordata a livello individuale”.

Di più e in modo definitivo, che “unicamente l’esistenza e la funzionalità congiunta di tutti (contratti di gestione ed Accordi collettivi, ndr) consentono la realizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative, ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole”.

La morale è una sola: il modo più semplice e sicuro per mettere al riparo la propria azienda è quello di negoziare in buona fede e stipulare Accordi collettivi.

Comunicato congiunto Faib-Fegica 3.9.2025

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