
Con un durissimo editoriale pubblicato ieri sul bollettino della Fegica CD-Controdistribuzione il Sindacato dei Gestori carburanti denuncia una serie di interventi normativi che andranno a scaricarsi – in termini di costi ed adempimenti, dopo la fattura elettronica ed in nome dell’illegalità – sulla categoria dei Gestori. Ulteriori adempimenti che colpiscono una categoria già sottoposta all’onere della fattura elettronica e che in nome dell’illegalità è la più vessata di sempre.
Di seguito il bollettino di Fegica – CD Controdistribuzione.
Dopo la fattura elettronica in arrivo altri adempimenti che lo stato si appresta a scaricare sui gestori -in nome della lotta all’illegalita’- senza preoccuparsi su che impatto avranno sulla categoria. sempre piu’ vessata e sempre piu’ a remunerazione zero.
I gestori vengono trasformati in controllori di tutta la filiera.
Anche un gestore che eroga 350 klt. anno dal 1 luglio deve dotarsi del registratore di cassa telematico se vende merce per 4.000,00 €/anno.
In arrivo, poi, il das digitale (con controllo -prima dello scarico- della quantità sul sito dell’agenzia delle entrate) e del doppio registratore telematico dal 1 /1/ 2020 attraverso il quale comunicare i corrispettivi giornalieri anche dei carburanti. sempre all’ae.
Piu’ che lotta all’illegalita’ sembra una caccia alle streghe: chi sta al “caldo” come i titolari di impianti ha pochi adempimenti; chi sta in trincea come il gestore, invece, sopporta tutti gli oneri.
In europa pochi stati hanno scelto la fattura elettronica per i rapporti con la pubblica amministrazione: solo italia e portogallo, invece, l’hanno scelta per la regolazione dei rapporti anche fra aziende private.
E c’e’ ancora qualcuno che dice che i contribuenti sono tutti onesti fino a prova contraria. Non ci pare che, per la nostra categoria, sia cosi’.
E’ tempo di passare dalle parole ai fatti.
Sembra un gioco perverso ma è tutto vero: tutti i giorni si parla di lotta all’evasione sopratutto nel nostro settore; ogni giorno si parla del grave danno per lo Stato che deriva dalla infedeltà di chi “commercializza” i carburanti (senza mai interrogarsi sulla provenienza piuttosto che sulla qualità); spesso si fermano autocisterne con gasolio adulterato contrabbandato come “basi lubrificanti”; di tanto in tanto ci si interroga su come sia possibile che in molte zone del Paese -senza distinzione fra Nord e Sud- si trovi del carburante ad un prezzo vicinissimo (se non inferiore) al Platt’s; raramente si verificano i “capitali” di chi -ancorchè si continui ad insistere sulla scarsa remuneratività, a monte della distribuzione affidata ai Gestori- fa massicci interventi di acquisizione di impianti (che spesso avranno dei prezzi al pubblico particolarmente favorevoli); quasi mai si controllano -anche dove resiste l’istituto della Concessione- le posizioni chi, pur non avendo struttura logistica ed industriale, si aggiudica “gare” ritagliate a misura per il segmento della “ristorazione”.
Di fronte a questi manifesti “stridori” ed evidenti inconguenze, il MEF e l’Agenzia delle Entrate (con la complicità dei titolari che sono ben felici di scaricare gli oneri sui “benzinai” e del Governo che sembra distratto da altre tematiche) pensano di risolvere il problema continuando a chiedere ai Gestori di fungere da sentinelle nel territorio, da agenti di Polizia responsabili e controllori di tutta la filiera. Per giunta sopportando anche eventuali oneri per responsabilità di altri.
Ma come mai. la stessa cosa non viene chiesta a tabaccai e giornali?
Abbiamo detto, più volte, che la fatturazione elettronica, da sola (e nemmeno con l’introduzione di altre cervellotiche richieste) avrebbe risolto il problema ma solo creato, per i soggetti cui gli adempimenti sono richiesti, ulteriori e gravose problematiche. Il tutto con una disinvoltura preoccupante anche da parte di chi, ora al Governo, ha ripetutamente sostenuto che tutti sono onesti, fino a prova contraria.
La nostra Categoria, che ha già moltissimi adempimenti continua ad essere tartassata. E’ il gioco dello scaricabarile sulle spalle del “contraente più debole” che è costretto ad ingoiare tutto per non rimanere schiacciato e senza lavoro, deve finire.
Non possiamo sopportare oltre a tutto vantaggio del profitto delle società di soft e dei produttori dei registratori di cassa telematici. BASTA!
LA FEGICA SCRIVE AL MEF (sottosegretari Bitonci -Lega- e Villarosa -M5S-) ED ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (direttore, vicedirettore e servzio applicativi) SOSTENENDO CHE NON POSSONO ESSERE SCARICATE SUI GESTORI LE CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA.
OCCORRE UN INCONTRO IMMEDIATO PER TROVARE SOLUZIONI CONDIVISE.
LA CATEGORIA MATURA LA DECISIONE DI ANDARE VERSO MOBILITAZIONE E SCIOPERO PER DENUNCIARE DISAGI E DISCRIMINAZIONI.
LA CATEGORIA HA SMESSO DI PRESTARE COLLABORAZIONE E RIMANERE “FREGATA” E PENALIZZATA.
BASTA CON LE IPOCRISIE: ORA CI VOGLIONO I FATTI!
La scrivente Federazione, in riferimento all’incontro tenuto il giorno 28 maggio u.s. presso la divisione servizi dell’AE, relativo all’illustrazione delle procedure connesse con l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, intende rappresentare le specifiche tipicità che interessano il settore della distribuzione dei carburanti per l’autotrazione.
CORRISPETTIVI OIL
Il D.Lgs. n.127 del 5.8.2015,così come modificato ed integrato dalla Legge n.145 del 30.12.2018, all’art. 2, comma 1-bis, ha inteso normare l’introduzione dell’ obbligo per lo specifico settore dei carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) anche attraverso l’adozione di provvedimenti “del direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico”, che definiscono “modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti”.
In questo senso, come è noto, l’art. 2 del Provvedimento AdE d’intesa ADM del 28.05.2018, prot. n. 106701, nel confermare la decorrenza del 1° luglio 2018 per i “soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione” (cfr. comma 2.1), rimanda l’applicazione del termine ultimo dell’obbligo de quo al 1° gennaio 2020, salvo successivi ed ulteriori provvedimenti, al momento non emanati.
Ne consegue che per i gestori di impianti di rifornimento carburanti (ad eccezione dei cosiddetti “ghost”), la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativamente alle cessione di benzina e gasolio decorre salvo ulteriori provvedimenti dal prossimo 1 gennaio 2020.
A chiarimento del quadro di riferimento, la scrivente -ai fini dell’omogeneità- rileva che rimane ancora indefinito il trattamento delle tipologie di carburante riguardante gli altri prodotti petroliferi utilizzati per uso di autotrazione (Gpl, Metano, Gnl, idrogeno, ecc.), considerato che il suddetto articolo 1- bis del D.Lgs. n.127/2015 elenca, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi, i soli prodotti benzina e gasolio.
Inoltre considerato che la cessione di carburante per l’autotrazione viene ricompresa ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 696/1996, tra le attività non soggette all’obbligo di certificazione fiscale, in fase di prima applicazione sarebbe auspicabile che il gestore per la sua attività principale venisse esonerato dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al pari delle altre attività elencate nel D.P.R. 696/1996,rimanendo quindi tale obbligo solo per gli impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione.
CORRISPETTIVI NON OIL
Dal prossimo 1 luglio 2019 i contribuenti Iva di cui all’articolo 22 del DPR 633/72 che hanno raggiunto un volume di affari, di cui all’articolo 20 del DPR 633/72, superiore a euro 400 mila nell’anno 2018, hanno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri alla Agenzia delle Entrate.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 nell’elencare le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’articolo 2 comma 2 ha stabilito quanto segue :
“Fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 127/2015, per le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline”.
L’aver fissato la marginalità delle c.d. attività “non oil” in misura non superiore all’uno per cento del volume di affari dell’anno 2018 comporta che la nostra categoria, nella maggioranza dei casi, verrà obbligata alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dal prossimo 1 luglio 2019, contravvenendo così all’intento del legislatore di far decorrere anticipatamente tale obbligo per i contribuenti Iva di cui all’articolo 22 del DPR 633/72 di maggiori dimensioni e quindi più strutturati.
Come esaustivamente illustrato nel corso dell’incontro richiamato, un Gestore di un impianto considerato marginale in termini di carburante erogato (si tenga conto che un volume di affari superiore ad euro 400 mila viene realizzato da un gestore che eroga su base annua carburante inferiore a 350 mila litri) che oltre all’attività “ oil “ cede agli automobilisti piccoli accessori per auto, realizzando ricavi per tale attività di circa 5 mila euro/anno, è obbligato dal prossimo 1 luglio alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per il superamento del tetto dell’un per cento del volume di affari complessivo dell’anno 2018.
Ciò nonostante i limiti strutturali legati anche alla consistenza dell’impianto!
Per ovviare a tale anomalia nel settore della distribuzione carburanti, la scrivente Federazione reputa opportuno, per stabilire la decorrenza dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, separare i ricavi “non oil” realizzati nell’anno 2018 dal gestore rispetto all’attività prevalentemente di cessione carburante e, quindi, fissare la decorrenza dell’obbligo di trasmissione al prossimo 1 luglio 2019, solo nel caso in cui dette attività (c.d. non oil) abbiano conseguito un volume di affari nell’anno 2018 superiore ai 400 mila euro.
Del resto lo stesso Ministero delle Finanze, con la circolare n. 25 del 19 aprile 1991, (pienamente vigente) illustrando i criteri applicativi per la liquidazione ed il versamento dell’imposta sul
valore aggiunto da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione “miste” con attività di “non oil”, ai fini della determinazione del volume di affari per liquidazione trimestrale dell’Iva, separa la cessione dei prodotti petroliferi dalla cessione dei beni e servivi “non oil”.
CORRISPETTIVI PER LUBRIFICANTI
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 1 comma 1 lettera a) del D.M. del 10 maggio 2019, il gestore per la cessione dei lubrificanti per l’autotrazione (attività elencata tra le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 696/1996) in fase di prima applicazione, viene esonerato dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri alla Agenzia delle Entrate.
Riepilogando quindi il gestore dell’impianto di distribuzione carburante dovrà, con modalità differenziate, trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, per le attività:
– Oil: utilizzando un applicativo ancora non definitivo, attraverso il canale ADM;
– Non Oil: utilizzando il RT;
– Vending Machine: utilizzando gli appositi applicativi disponibili sul mercato ;
– Lubrificanti: esonero temporaneo.
–
Alla luce di tutto quanto sopra considerato e sottolineato come la norma pone in capo ad una sola Categoria di operatori commerciali (Gestori) gravami che, di contro, non sono “imposti” a Categorie similari (cfr. tabaccai e giornalai) operando una discriminazione fra soggetti economici riconducibili alla stessa area di trattamento economico (ricordiamo che i Gestori degli impianti di distribuzione carburanti sono assoggettati all’acquisto in esclusiva a margini fissi pro-litro) la scrivente Federazione richiede alla Agenzia delle Entrate uno specifico incontro per dirimere congiuntamente le problematiche esposte al fine di esercitare al meglio la tutela della Categoria rappresentata.
Ovviamente la scrivente si riserva ogni azione -nelle sedi giurisdizionali preposte all’esame di tali problematiche- per evitare che, sulla Categoria -terminale del processo della distribuzione carburanti- si sommino tutte le incongruenze di sistemi di controllo che dovrebbero essere appannaggio di Organi di Polizia Giudiziaria.
… ho una soluzione semplice semplice per i gestori a costo zero, anzi, a ben vedere si guadagna soprattutto in salute, che risolve tutti i mali del settore: abbandonare gli impianti. quello che farò io. forse questo non l’hanno previsto al fisco… questo è un settore completamente “sfasciato” nemmeno allo sbando. se uno “sbanda” ha un buon 50% di possibilità di rientrare in carreggiata e proseguire indenne il “viaggio”. siamo finiti dentro un burrone che somiglia molto alla “fossa delle marianne”. io non ci vedo un futuro in questo settore ne sul breve periodo ne, tanto meno, sul lungo … un consiglio a tutti i gestori: scappate finché siete in tempo che qui ci si indebita e basta… tanto alle compagnie e ai governi dei gestori non gli frega proprio nulla, anzi, gli interessa solo il vostro conto in banca,,,,statemi bene…