Faib, Fegica e Figisc hanno scritto questa mattina alla sottosegretaria Alessia Morani le richieste da inserire nel prossimo decreto Ristori. Le tre sigle chiedono che le imprese che esercitano il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, sia su viabilità ordinaria che su quella autostradale, siano comprese tra quelle che debbono beneficiare dei provvedimenti che saranno assunti in tale ambito a sostegno delle imprese.
In linea di massima le associazioni dei Gestori chiedono la replica di quanto stabilito con il decreto Rilancio (contributo a fondo perduto, credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, in materia di contributi figurati, con estensione alla rete ordinaria) e il calcolo dei ricavi al netto del prezzo riconosciuto al fornitore per l’accesso al contributo.
Di seguito pubblichiamo la lettera di richiesta.
Come preannunciato nella riunione da Ella convocata il giorno 11 gennaio 2021, le Organizzazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, tenuto conto del carattere di pubblico servizio essenziale proprio dell’attività di distribuzione carburanti che obbliga a garantire la regolarità e la continuità del servizio suddetto alla collettività e pur tuttavia la sensibile contrazione dei consumi di carburanti per autotrazione e di fatturato, conseguente alle restrizioni alla mobilità indotte dalle misure di contrasto della nuova fase dell’epidemia COVID-19, sono a richiedere che nel “Decreto Ristori” di prossima emanazione (entro metà gennaio 2021) le imprese che esercitano il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, sia su viabilità ordinaria che su quella autostradale, siano comprese tra quelle che debbono beneficiare dei provvedimenti che saranno assunti in tale ambito a sostegno delle imprese.
In particolare, le medesime Organizzazioni ritengono essenziale che vengano replicati -con l’estensione alle piccole imprese che gestiscono gli impianti di rete ordinaria dove non ancora previsto- i provvedimenti di cui ai seguenti articoli già contenuti nel DL 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77:
• Art. 25 – Contributo a fondo perduto.
• Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda.
• Art. 40 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, in materia di “contributi figurati”. Necessaria estensione applicazione alla rete ordinaria.
In considerazione del peculiare trattamento fiscale di cui sono soggetti i prodotti carburanti, appare inoltre indispensabile, sul piano tecnico/normativo, che tali provvedimenti siano accompagnati -in modo particolare il reiterando Contributo a fondo perduto di cui al suddetto art. 25- da una adeguata codifica nella norma dei chiarimenti in materia di applicazione della norma ai distributori di carburanti, già forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020, con le quali viene definito, in estrema sintesi, che esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi per l’accesso al contributo, per i distributori carburanti è necessario fare riferimento alle modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Infine, ove la suddetta norma di prossima emanazione dovesse richiederne la specificazione, si elencano di seguito i Codici ATECO direttamente riconducibili alle attività esercitate dalle piccole imprese di gestione della distribuzione carburanti:
• 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
• 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
• 45.20.30 Riparazioni di impianti elettrici di autoveicoli;
• 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici;
• 45.20.91 Lavaggio auto
• 47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie);
• 56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina.
all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Perché si fa riferimento a questo articolo che ,se non sbaglio ,calcola solo il guadagno e non il fatturato per determinare il bonus ?? Semplice curiosità grazie