Le richieste dei Gestori alla sottosegretaria Alessia Morani

Faib, Fegica e Figisc hanno scritto questa mattina alla sottosegretaria Alessia Morani le richieste da inserire nel prossimo decreto Ristori. Le tre sigle chiedono che le imprese che esercitano il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, sia su viabilità ordinaria che su quella autostradale, siano comprese tra quelle che debbono beneficiare dei provvedimenti che saranno assunti in tale ambito a sostegno delle imprese.

In linea di massima le associazioni dei Gestori chiedono la replica di quanto stabilito con il decreto Rilancio (contributo a fondo perduto, credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, in materia di contributi figurati, con estensione alla rete ordinaria) e il calcolo dei ricavi al netto del prezzo riconosciuto al fornitore per l’accesso al contributo.

Di seguito pubblichiamo la lettera di richiesta.

Come preannunciato nella riunione da Ella convocata il giorno 11 gennaio 2021, le Organizzazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, tenuto conto del carattere di pubblico servizio essenziale proprio dell’attività di distribuzione carburanti che obbliga a garantire la regolarità e la continuità del servizio suddetto alla collettività e pur tuttavia la sensibile contrazione dei consumi di carburanti per autotrazione e di fatturato, conseguente alle restrizioni alla mobilità indotte dalle misure di contrasto della nuova fase dell’epidemia COVID-19, sono a richiedere che nel “Decreto Ristori” di prossima emanazione (entro metà gennaio 2021) le imprese che esercitano il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, sia su viabilità ordinaria che su quella autostradale, siano comprese tra quelle che debbono beneficiare dei provvedimenti che saranno assunti in tale ambito a sostegno delle imprese.

In particolare, le medesime Organizzazioni ritengono essenziale che vengano replicati -con l’estensione alle piccole imprese che gestiscono gli impianti di rete ordinaria dove non ancora previsto- i provvedimenti di cui ai seguenti articoli già contenuti nel DL 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77:
• Art. 25 – Contributo a fondo perduto.
• Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda.
• Art. 40 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, in materia di “contributi figurati”. Necessaria estensione applicazione alla rete ordinaria.

In considerazione del peculiare trattamento fiscale di cui sono soggetti i prodotti carburanti, appare inoltre indispensabile, sul piano tecnico/normativo, che tali provvedimenti siano accompagnati -in modo particolare il reiterando Contributo a fondo perduto di cui al suddetto art. 25- da una adeguata codifica nella norma dei chiarimenti in materia di applicazione della norma ai distributori di carburanti, già forniti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020, con le quali viene definito, in estrema sintesi, che esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi per l’accesso al contributo, per i distributori carburanti è necessario fare riferimento alle modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Infine, ove la suddetta norma di prossima emanazione dovesse richiederne la specificazione, si elencano di seguito i Codici ATECO direttamente riconducibili alle attività esercitate dalle piccole imprese di gestione della distribuzione carburanti:
• 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
• 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
• 45.20.30 Riparazioni di impianti elettrici di autoveicoli;
• 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici;
• 45.20.91 Lavaggio auto
• 47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie);
• 56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina.

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pippo
pippo
3 anni fa

all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Perché si fa riferimento a questo articolo che ,se non sbaglio ,calcola solo il guadagno e non il fatturato per determinare il bonus ?? Semplice curiosità grazie

roberto timpani
roberto timpani
Rispondi a  pippo
3 anni fa

Caro Pippo, già in altri commenti ho notato, se sei il Pippo che interviene spesso ovvio, che sul fondo perduto facevi considerazioni che tuttavia erano diverse da quelle che abbiamo dato ai nostri associati. In breve, questo articolo, che si riferisce al modo con cui si determinano alcuni regimi fiscali, è servito per far entrare nel fondo perduto i gestori che superassero i 5 milioni di volume di affari tutto compreso. Molti in realtà, non pochi. Per il Sindacato, e cio’ è stato confermato dalle varie circolari delle Entrate, è servito anche per stabilire le fasce ( fino a 400 mila, da 400 mila a 1 milione , da un milione in su.) Ed ancora : tenuto conto che le circolari non dicono NULLA sui corrispettivi, la interpretazione piu’ adeguata è stata quella di NON applicarlo appunto sui corrispettivi. In questo, mi pare di aver visto, divergiamo.

pippo
pippo
Rispondi a  roberto timpani
3 anni fa

Buon giorno Timpani
Differenza aprile ,2019 aprile 2020 500 mila € di fatturato in meno
Differenza ap 2019 ap 2020m perdita corrispettivo 30 mila €
Mi calcola l ammontare del bonus ? Perchè forse stiamo parlando della stessa cosa ma in modo diverso Grazie

roberto timpani
roberto timpani
Rispondi a  pippo
3 anni fa

se dal confronto tra corrispettivi aprile 2019 e aprile 2020 al netto iva avevi 500 mila, non ti spaventare ma probabile che se stavi nella prima fascia ( sotto i 400 mila al netto del prezzo pagato al fornitore) dovevi avere 100 mila di fondo perduto.

gioeni
gioeni
Rispondi a  pippo
3 anni fa

scusate ma la differenza di fatturati non era solo sul mese? o su tutto l’ anno? perchè una perdita di 500mila € in un solo mese mi sembrano tanti… dopo non so che impianto hai…

pippo
pippo
Rispondi a  gioeni
3 anni fa

Magari
I 500mila € sono il mancato fatturato del mese di aprile ,che generano un mancato guadagno di 15000€ mese su mese ,il calcolo va fatto sui 15000€ .20%? 3000€
O no

roberto timpani
roberto timpani
Rispondi a  pippo
3 anni fa

il guadagno ( cioe’ la differenza tra prezzo pagato e incasso sul corrispettivo) secondo noi non c’entra nulla.

pippo
pippo
Rispondi a  roberto timpani
3 anni fa

fatt 5milioni€ 2019
fatt aprile 2019 / 416mila €
Fatt aprile 2020 /16mila €
Differenza 400mila € di mancato fatturato nel mese di aprile 2020 ,bonus del 10 % .Mi spetterebbero 40 mila € ?
MAGARI la differenza va fatta al netto delle fatture e iva da pagare al concessionario come recita il sopracitato articolo 18 del 1973
Se poi ci hanno dato il bonus anche sulle accise ,e sul margine del concessionari ben venga
Grazie per la disponibilità

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  pippo
3 anni fa

Ancora non mi spiego . Se hai 5 milioni di fatturato AL NETTO forse vai nella fascia sotto i 400 mila e quindi su i tuoi corrispettivi andresti a 80 mila di fondo perduto. Punto e basta .

gioeni
gioeni
Rispondi a  pippo
3 anni fa

però caro pippo non raccontiamo stupidate… che tu da 416mila€ di aprile 2019 sei passato a solo16€ mila aprile 2020 mi sembra una perdita eccessiva e alquanto sospetta… vuol dire che il tuo impianto ad aprile incassava solo 500€ al giorno… hai perso più del 95%…