
Sono 2 gli obblighi di trasmettere i dati dei quantitativi fisici di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante.
Due distinte ed autonome scadenze temporali per gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti : entro la data del 12 dicembre 2022 per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 30 novembre 2022 ed entro la data del 12 gennaio 2023 per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 31 dicembre 2022.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 42/D del 30 novembre 2022.
Con la circolare n. 42/D del 30 novembre 2022, l’Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti in tema di prodotti energetici e rideterminazioni temporanee delle aliquote di accisa.
A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa già rideterminate dall’originario art. 2, comma 1, lettera a), D.L. n. 176/2022 per i seguenti prodotti energetici usati come carburanti:
– benzina: 478,40 euro per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Tale trattamento garantisce la continuità di efficacia della riduzione delle accise all’inizio operata e poi mantenuta da precedenti simili interventi nel corso dell’anno 2022.
Ad esclusione dell’aliquota sul gas naturale usato per autotrazione che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono così incrementate:
– benzina: da 478,40 a 578,40 euro per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: da 367,40 a 467,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da 182,61 a 216,67 euro per mille chilogrammi.
Confermato che per il periodo 19 novembre 2022 – 30 novembre 2022 continua a valere la disapplicazione dell’aliquota prevista per il gasolio commerciale dall’art. 24-ter, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995, si evidenzia che, a seguito della variazione delle aliquote di accisa ad opera del D.L. n. 179/2022, per il periodo che va dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 riprende efficacia il punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995. Ciò è quanto si ricava dalla lettura del modificato art. 2, comma 2, D.L. n. 176/2022, atteso che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante (467,40 euro per mille litri) torna ad essere superiore a quella prevista per l’impiego agevolato (403,22 euro per mille litri).
Gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25 hanno l’obbligo di trasmettere i dati dei quantitativi fisici di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante in due distinte ed autonome scadenze temporali:
– entro la data del 12 dicembre 2022, per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 30 novembre 2022;
– entro la data del 12 gennaio 2023, per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 31 dicembre 2022.
Per la trasmissione dei dati delle giacenze fisiche richieste, tramite PEC ovvero per via telematica, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente occorre utilizzare l’apposito modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli prot. n. 439237/RU del 29 settembre 2022.