La sentenza del Tribunale di Napoli stabilisce che gli Accordi interprofessionali e aziendali nazionali prevalgono sui contratti individuali tra gestori di carburante e proprietari delle stazioni di servizio.
Con una sentenza pubblicata il 15 luglio scorso (n° 7063/2024) il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Ronconi, accogliendo le istanze avanzate da un gestore di impianto di carburanti sito sulla tangenziale est di Lecce, ha statuito che, con riguardo ai margini di guadagno spettanti al gestore sui quantitativi di carburante venduto e sui cosiddetti bonus di fine gestione, devono avere assoluta prevalenza le previsioni degli Accordi interprofessionali e degli Accordi aziendali stipulati a livello nazionale tra le maggiori associazioni sindacali dei concessionari degli impianti e di quelle dei gestori, sulle pattuizioni inserite nei contratti individuali (cosiddetto one-to-one) che molto spesso i proprietari delle stazioni di servizio concludono con i singoli gestori.
In sostanza, applicando una regola analoga a quella costituzionale relativa all’efficacia obbligatoria e inderogabile delle clausole dei contatti collettivi di lavoro migliorative rispetto a quelle dei contratti individuali, nel rispetto dei principi di eguaglianza sostanziale e di tutela della parte debole del rapporto, il Tribunale di Napoli, accogliendo pienamente le tesi difensive del gestore salentino difeso dall’Avv. Corrado Vecchio, ha dichiarato la nullità delle clausole del contratto individuale stipulato con una società titolare di centinaia di impianti e partecipata da una grande compagnia petrolifera, relative alla fissazione della percentuale di guadagno spettante al gestore sulla vendita dei prodotti petroliferi, in quanto peggiorative rispetto a quelle fissate a livello nazionale nell’Accordo aziendale della stessa compagnia petrolifera.
Nella pratica, tutti devono rispettare le norme degli Accordi interprofessionali generali sottoscritti dai sindacati in applicazione soprattutto del famoso decreto Bersani del 1998 in materia di liberalizzazioni. Con la stessa sentenza, il Tribunale partenopeo, finalmente riconoscendo ai gestori degli impianti una sostanziale equità di trattamento e condizioni economiche più adeguate ai loro gravosi impegni lavorativi (peraltro nell’erogazione di servizi essenziali per la collettività), ha pure condannato la proprietaria dell’impianto a corrispondere le differenze economiche rispetto a quanto era stato previsto nel contratto individuale sin dalla data di decorrenza del contratto, sulla base dei quantitativi fatturati, maggiorate di interessi commerciali e rivalutazione monetaria.
Grande soddisfazione è stata espressa, oltre che dall’Avv. Vecchio, dai rappresentanti dell’Associazione sindacale nazionale dei gestori di carburanti Fegica, alla quale aderisce il conduttore dell’impianto leccese.. La stessa Fegica , nel commentare la sentenza , ribadisce che trattasi dell’ennesima vittoria nei confronti di operatori petroliferi che, o mediante la imposizione di condizioni economiche peggiorative o mediante l’applicazione di contratti anomali, di fatto adottano una palese “illegalita’ contrattuale”, abusando della evidente posizione di dipendenza economica delle gestioni, violando complessivamente un ampio complesso di norme poste a tutela della parte contraente piu’ debole.
In questo senso, conclude la Fegica, questi ormai numerosi pronunciamenti dei Tribunali dovrebbero indurre gli operatori petroliferi tutti a rispettare regole e principi, evitando effimeri vantaggi competitivi..
Brava Fegica e zampino del Sig. Timpani.