Ancora una volta si scomoda la narrazione biblica del pastorello Davide che sconfisse il gigante Golia. Il paragone epico che finisce nelle pagine dei quotidiani locali è per un Gestore Tamoil, Loris Malavasi, 56 anni, che ha dovuto difendersi dalle ingiustizie che affliggono da tempo la nostra categoria.
Ingiustizie che per raccontarle avrebbero bisogno di ben altro che un piccolo trafiletto di un giornale o di una paginetta online come quella di questo sparuto sito web, perchè sono le storie quotidiane di un vergognoso comportamento adottato ai danni di umili lavoratori, di semplici padri di famiglia che vivono nel tempo in cui la dignità deve essere calpestata a tutti i costi.
Loris non era semplicemente d’accordo con le politiche commerciali della compagnia, studiate da esperti del marketing allo scopo di fare il maggior profitto ai danni di tutti in primis quel Gestore considerato poco più di un semplice numero sostituibile all’occorrenza.
Al diniego la compagnia offesa nella sua onnipotenza ha deciso di usare tutti i mezzi “probabilmente leciti” che la contrattualistica gli concede per sbarazzarsi dell’ ostacolo. Senza preoccuparsi della storia del gestore della sua vita e della sua dignità.
Fortunatamente Loris Malavasi , assistito dall’avvocato Monica Bosi del Foro di Mantova, lunedì 19 scorso davanti al giudice dottoressa Angela Castellani della sezione Imprese del Tribunale di Brescia è riuscito a vincere la causa intentata dalla compagnia olandese, che con provvedimento d’urgenza, voleva estrometterlo dalla gestione dell’area di servizio oltre ad una penale di 200 euro al giorno.
Questa volta l’epilogo è stato positivo. Nonostante Tamoil avrebbe usato diverse forme di coercizione tra cui quella abusata da molte aziende petrolifere, ovvero, di imporre prezzi di vendita dei carburanti molto alti, fuori mercato e non concorrenziali con l’unico scopo di creare un danno economico ingente, di mettere il Gestore nelle condizioni di lasciare l’impianto, impedendogli oltretutto di fornirsi da altre compagnie per l’acquisto dei carburanti, adducendo una presunta violazione di esclusiva contrattuale dopo che la stessa compagnia aveva deciso di non rifornirlo più del carburante.
“E stata dura ma grazie all’esperienza e alla tenacia dell’avvocato Bosi che in sede di dibattito, da sola, contro uno stuolo di avvocati milanesi, ha prodotto una normativa europea che tutela i gestori di carburanti in ambito antitrust, smontando così punto per punto l’impianto accusatorio dei legali della Tamoil. Una sentenza – ha detto ancora Malavasi- che ha un risvolto sociale dato che la Tamoil ha dovuto abbassarci prezzi, ora molto più concorrenziali rispetto a quelli che mi avevano imposto. Malavasi conferma che il suo avvocato ha fatto un ottimo lavoro e ha potuto contare sulla assistenza della Fegica.”
Il giudice, dunque, ha rigettato la causa dei legali della Tamoil respingendo anche la richiesta di un provvedimento di urgenza. Ha inoltre verificato lo squilibrio tra i prezzi imposti al gestore e quelli fatti praticare all’impianto non essendo giustificato da alcuna particolare e dimostrabile ragione commerciale.
Non solo: più in generale il dispositivo della sentenza riconosce che -il gestore va tutelato in quanto” parte debole”. “Come dimostra il fatto che il contratto di fornitura tra Tamoil e il gestore prevede da un lato l’esclusiva della fornitura a favore della società petrolifera, dall’altro la fatturazione del carburante ai prezzi indicati di volta in volta dalla compagnia che quindi avrebbe piena facoltà di determinare i prezzi unilateralmente e senza alcuna limitazione. E’ evidente che la contemporanea presenza di queste due clausole determina notevoli squilibri nelle posizioni delle parti a favore della Tamoil nel senso che corrente a quest’ultima di determinare pressoché unilateralmente ed arbitrariamente al gestore i prezzi di vendita dei carburanti”.
“Difettando la prova della sussistenza degli inadempimenti contestati al Malavasi, la (pacifica) sospensione della fornitura da parte della concedente non risulta assistita da sufficiente fumus di legittimità ex art. 1460 c.c.: trattasi, infatti, della prestazione principale posta contrattualmente a carico della compagnia comodante nel contratto di fornitura, di tal che il suo inadempimento è astrattamente valutabile come grave e proporzionale al successivo inadempimento del gestore all’obbligo di esclusiva: deve, al riguardo, considerarsi che, a seguito della sospensione della fornitura, il Malavasi, la cui unica fonte di reddito è rappresentata proprio dai proventi della gestione dell’impianto si è trovato improvvisamente privo del necessario approvvigionamento e, pertanto, minacciato nel proprio sostentamento.”
La mia storia con la EG, praticamente. O truffi i clienti con il servito, o lasci l’impianto. L’alternativa? Il prezzo più alto di 5 centesimi rispetto all’impianto a 500 metri dello STESSO COLORE.