NON BASTA (AGCM DIXIT) L’ALLINEAMENTO AL RIALZO DEI PREZZI: CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DM (non ancora pubblicato su GU e del quale, dopo la firma del Ministro, sembra essersi persa traccia), CHI VORRA’ EVITARE MULTE E CHIUSURE, DAL 1° AGOSTO DOVRA’ TENERE I SELF SERVICE SPENTI DI DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI (COMPRESE LE FERIE).
LE PROMESSE AI “CONSUMATORI” LE PAGANO ANCHE GLI AUTOMOBILISTI!
Se non fosse drammatica, la situazione potrebbe essere derubricata a “farsa”. A rappresentazione comica buona per qualche compagnia di giro in periferia.
Infatti, secondo gli estensori dell’improvvido Decreto -attuativo della improvvida Legge 23/2023-, l’obbligo dell’esposizione del cartello contenente il prezzo medio sussiste quando non è sospesa l’attività di vendita (art. 8 c. 2).
E, come è di tutta evidenza (per quasi tutti coloro che si cimentano con la lingua italiana), l’erogazione in modalità self-service pre-pagamento è un’attività di vendita.
Ergo, è necessario modificare il prezzo medio regionale sul cartello (ammesso che il Ministero, di domenica, lo fornisca) per non incorrere in una di quelle sanzioni che, sommate nel numero di quattro, provocano la chiusura fino a 30 giorni dell’attività dell’impianto.
Una prima domanda: c’è forse qualcuno che può obbligare i Gestori, la Domenica ed i festivi -anche quando chiusi per turno- di recarsi presso l’impianto (magari percorrendo alcuni kilometri) a modificare l’inutile cartello del prezzo medio regionale sull’impianto?
C’è forse qualcuno che può imporre -ammesso che (alcuni) impianti vengano dotati di attrezzature di controllo della cartellonistica da remoto- turni di servizio domenicali di verifica -anche de visu-dell’avvenuto buon fine dell’operazione solo per soddisfare il perverso desiderio di vedere applicare una norma inutile e dannosa (come sostiene finanche l’AGCM) utile solo a riconfermare che chi esercita il potere non scende a patti? Qualcuno si è posto il problema di quello che accadrà, in estate, durante le chiusure per ferie (spesso contraddistinte dal mantenimento delle vendite in Self)? Ovviamente no! QUINDI MEGLIO CHIUDERE TOTALMENTE GLI IMPIANTI CHE RISCHIARE SANZIONI O, PEGGIO, UNA VIOLAZIONE CHE POTRA’ ESSERE CONTEGGIATA PER LA CHIUSURA DELL’ATTIVITA’, PREVISTA DALLA NORMA.
Siamo sicuri che questo provvedimento sia quello che volevano (anche a loro insaputa) i consumatori? E, di perle come questa, ce ne sono molte altre nel provvedimento.
Attenzione quindi a tenere sempre a disposizione un orologio che riporti, correttamente, l’ora calcolata sul meridiano di Greenwich, per evitare di essere sanzionati per avere comunicato in ritardo -anche di 10 minuti- all’Osservatorio Prezzi le modifiche in aumento o in diminuzione (ma anche entro l’ottavo giorno dalla predente comunicazione) il prezzo effettivamente praticato (il più delle volte, diverso dal prezzo medio regionale) entro le 8.30’ in autostrada ed entro le 10.30’ sulla viabilità ordinaria. Non un minuto di più!
Poi, i Gestori dovranno fare attenzione che all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle norme di sicurezza, dovrà essere posto il cartello contenente il prezzo medio regionale (nazionale per le autostrade) in modo da garantirne “adeguata visibilità”. Che vuol dire adeguata visibilità, nessuno lo chiarisce (anche perché siamo su un terreno scivoloso essendo molteplici le situazioni): l’adeguata visibilità per il consumatore A è 50 cm; per il consumatore B è di 200 cm; per il consumatore C è di 500 cm; per l’ente verificatore (GdF) può essere, indifferentemente (ed in assenza di chiarezza), a piacere, una delle misure: magari quella più favorevole o, magari, quella che genera la sanzione.
Stesso ragionamento vale per le dimensioni di un cartello che i Gestori non possono produrre in proprio in quanto compito del titolare dell’impianto (ma che devono verificare che le prescrizioni siano rispettate): le cifre -fino al terzo decimale- devono garantire un’adeguata visibilità dei prezzi, in condizioni di sicurezza (magari per evitare che il Ministero venga chiamato in causa nel caso di incidenti) ed avere una dimensione minima pari a 12 cm. in altezza (ma se fossero alte 12 cm ma larghe 2 cm. sarebbero in linea con quanto disposto visto che il DM fissa solo l’altezza?).
Inoltre, per evitare contestazioni è bene dotarsi, quindi, di un metro “certificato” sui parametri dell’ufficio internazionale dei pesi e delle misure di Parigi, Organismo che, per convenzione, provvede alla conservazione delle misure ed alla loro verifica. E non è ancora chiaro se la terza cifra decimale dovrà continuare ad essere meno visibile o più “piccola” delle altre. Anche i questo caso la legittimità è rimessa al “prudente” giudizio del verificatore (che si limiterà a verificare, dal basso, l’aderenza dei numeri esposti sul “palo-bandiera” (ma anche quelli presenti sul piazzale) con i criteri (?) della norma.
In attesa di una circolare che chiarisca quanto ancora incomprensibile (e c’è materia) nel testo del DM (ma, ricordiamo, nella gerarchia delle fonti giuridiche la circolare, atto giuridico di “terzo livello”, è poco più -a voler essere pignoli- che una comunicazione esplicativa) e nelle pubblicazione di risposte ad eventuali, frequenti quesiti che dovessero essere sollevati (che oggi si chiamano FAQ -Frequently Asked Questions-), ancora non è chiaro se la terza cifra decimale debba essere più piccola (di 12 cm ma non si sa di quanto) o di minore luminosità (quanti lumen in meno, rispetto ai numeri più evidenti, non è dato sapere). Ciò determina confusione e “libera” interpretazione.
In altre parole gli impianti aggiungeranno un altro cartello -con almeno tre prezzi medi regionali uno per prodotto- (ove non di distribuiscano gpl, metano, gnl, ecc.) che si andrà ad aggiungere agli altri cartelli che, per prodotto, devono indicare il prezzo self, quello servito (se è presente) ed il differenziale fra i due prezzi. In sostanza avremo impianti “pavesati” da almeno 12 prezzi (tre per ogni prodotto standard o premium) a cui si aggiungerà un altro cartello con il prezzo medio regionale.
Forse nessuno si è posto il problema -a riprova del fatto che gli estensori (ed i loro consiglieri) sono completamente avulsi dalla realtà della distribuzione carburanti, che ancora esiste circa il 30% degli impianti che è rappresentato da chioschi da marciapiede e, comunque, sprovvisti di adeguato “fuoristrada”.
In questi impianti i cartelli dove verranno collocati? La successione dei prezzi sarà orizzontale o verticale. E, poi, andrebbe considerato, a parte, il cartello del prezzo dell’energia elettrica per autotrazione e la relativa comunicazione all’Osservatorio (con le stesse “pene”) o il Governo (e le associazioni dei consumatori) ritengono che quello dell’elettrico non sia un consumatore da tutelare? Infine una nota di colore: da anni sollecitiamo il Governo (e, per esso, il Ministro preposto ed il Responsabile della Sorveglianza sui prezzi) di promuovere un’azione di “repressione” con chiusura degli impianti per quanti non hanno mai comunicato all’Osservatorio il prezzo praticato. Abbiamo, anche recentemente portato all’attenzione dell’Amministrazione -attingendo da dati dell’Osservatorio stesso- che ci sono centinaia di impianti che dichiarano ma comunicano un prezzo che va da 1,00 a 1,50 €/lt: forse sono impianti chiusi o forse sono impianti che vengono attivati solamente quando si reperisce il prodotto da vendere “sottocosto”. Ovviamente, questo non è stato ritenuto di interesse.
Eppure c’è un danno erariale che, ci auguriamo, la Corte dei Conti voglia verificare e sanzionare quanti hanno mantenuto una condotta omissiva. Come abbiamo già ricordato queste osservazioni verranno portate all’attenzione del TAR.
FOLLIA PURA