In altri tempi sarebbe bastata la corretta applicazione della parola data o degli impegni presi tra persone e società. In questi tempi ed ancor meglio in questo settore per sancire questa parola occorre il ricorso al giudice.
Ed è cosi che un giudice ha dato ragione ai Gestori intimando a Petrolifera Adriatica , in virtù della successione alla Esso italiana nel contratto di fornitura di carburante stipulato con la ricorrente, di “Applicare le condizioni economiche Esso fino alla firma di un nuovo accordo”, inoltre, il prezzo di vendita dei carburanti “sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall’Accordo aziendale concluso tra la Esso e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”
Il Tribunale di Roma ha condannato Petrolifera Adriatica a pagare le quote fisse e quelle variabili in base all’accordo 16 luglio 2014. Una condanna che non è l’unica ma segue il percorso iniziato da circa una trentina di ricorsi avviati dallo studio legale Grassi di Roma con l’avvocato Michele Guidugli di Massa.
“Questa nuova pronunzia del Giudice, scrive in una nota Faib, è, inoltre, importante perché rende giustizia anche delle manovre dilatatorie di Petrolifera Adriatica, che in tre casi aveva ottenuto, per il calcolo dei differenti margini riconosciuti rispetto all’accordo Esso, l’esperimento di una CTU che, invece, il Dott. Martucci non ha ritenuto necessaria, rendendosi conto che sia il calcolo delle tre quote fisse mancanti che quello dei differenziali consistevano nella verifica di mere operazioni aritmetiche, effettuate dal Commercialista del ricorrente e prodotte in giudizio con le fatture, e non richiedevano il ricorso a una analisi professionale demandata a un CTU.”
Ordinanza contro Petrolifera Adriatica, del 14 marzo 2019, Tribunale di Roma XVII Civile