Sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti carburanti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020, per tenere conto delle problematiche tecniche rappresentate dalle associazioni di categoria degli operatori di settore nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Resta invece inalterato il termine di avvio – dal 1° gennaio 2021 – dell’obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Con il provvedimento congiunto n. 171426 del 22 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno modificato il provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla legge n. 205/2017, che ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
La norma prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, sono individuati termini graduali per l’adempimento di questo obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Il nuovo provvedimento dispone, anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19, che sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Invece, resta inalterato il termine di avvio – al 1° gennaio 2021 – dell’obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Rimane inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi:
– per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione è entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
– per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, la trasmissione è entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento.
Quindi ricapitolando,
dal 1° luglio 2018 per gli impianti ad elevata automazione;
dal 1° settembre 2020 per gli impianti che hanno erogato quantità superiori a 1,5 milioni di litri (non sono quindi più tenute distinte le ipotesi di erogazione di quantità superiori/inferiori a 3 milioni di litri);
dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che hanno erogato quantità inferiori a 1,5 milioni di litri.