È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. Il provvedimento, tra le altre cose, proroga fino al 31 dicembre il taglio delle accise sui carburanti.
Art. 2. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a) , numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4 -bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b) , del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19 -bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a) , del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) , del presente articolo, venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a) .
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) , e dalla diminuzione dell’aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) , trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1 -bis , commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l’anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 15.
Il Decreto Aiuti Quater inoltre prevede:
l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali;
la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas;
la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette;
un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico;
un intervento a sostegno del terzo settore;
l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze;
la rimodulazione anticipata per il superbonus;
la possibilità per i cessionari di ripartire fino a 10 anni i crediti d’imposta maturati dagli interventi di superbonus.
Bello bellissimo, MA IL GOVERNO PERCHE NON FA UNA INDAGINE SU PLATSS RICARICO E PREZZI ALLA POMPA? MA DAVVERO SI PUO’ PENSARE CHE I 10 MILIARDI DI UTILE IN NOVE MESI LI HA BECCATI SOLO CON IL GAS ? allora siamo realistici le societa’ petrolifere hanno cambiato le loro strategie dopo le minacce ambientaliste e della UE sulla futura fine delle auto a benza e gasolio, Oggi non c’e’ azienda che non ricarica da 25 a 30 cent , DA AGGIUNGERE AL PREZZO DI VENDITA DELLE RAFFINERIE. IL GESTORE cosa deve fare non essendo ne dipendente e ne commerciante visto che non puo’ decidere da chi acquistare e ne quanto vedere visto che il prezzo e’ imposto dalla societa’ ?? FALLIRE VISTO LA CONCORRENZA MONOPOLISTICA DELL’ENI. IERI UN MIO CLIENTE MI FACEVA NOTARE CHE AVENDO FATTO IL PIENO DI 40 Lt PER FAVORIRE L’AMICIZIA AVEVA PAGATO DUE EURO IN PIU , VISTI I PREZZI DELL’IMPIANTO ENI PIU’ BASSI .- COMMENTI? NOOOOOOOOOO