Niente Iva su Tabacchi e Lotto: Gestore vince contro Agenzia delle Entrate

Un’importante vittoria in materia fiscale arriva dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, che ha accolto il ricorso di un gestore di un impianto di carburanti di Giulianova contro l’Agenzia delle Entrate riguardo al pagamento dell’Iva per attività di ricevitorie, lotto e tabacchi. 

Il commerciante, che opera principalmente nella vendita di carburanti, gestisce nello stesso spazio anche un’attività di ricevitoria del lotto, totocalcio e tabacchi. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato che queste non fossero attività accessorie, richiedendo quindi il pagamento dell’Iva. Tuttavia, il commerciante ha presentato ricorso, sottolineando che la sua attività principale rimane la vendita di carburanti e che le altre attività sono strettamente connesse e accessorie.

La Corte di giustizia ha accolto il ricorso e ha annullato l’atto dell’Agenzia delle Entrate, che prevedeva il pagamento di 14mila euro per l’anno 2016. Nella sentenza, il collegio giudicante (presieduto da Elena Tomassini, relatore Luigi Di Marco, giudice Nicola Valletta) ha stabilito che le attività legate a lotto e tabacchi sono effettivamente accessorie.

«Nel caso in esame, l’attività caratteristica dell’impresa, vale a dire quella in cui l’impresa si identifica verso i terzi, non può che essere quella riconducibile alla distribuzione dei carburanti», si legge nella sentenza. Le attività residuali, pur connesse all’esercizio dell’attività commerciale, si collocano in posizione subordinata rispetto all’attività principale per cui l’operatore economico è riconosciuto sul mercato. Tali attività, secondo i giudici, sono quindi strumentali e accessorie rispetto all’attività primaria di distribuzione dei carburanti.

Per meglio evidenziare questo pronunciamento, i giudici hanno aggiunto: «Sotto il profilo della richiamata idoneità di ognuna delle attività ad essere gestite in piena autonomia, acquisisce rilievo la circostanza che quando l’impianto di distribuzione è chiuso al pubblico, rimane chiuso anche il bar e conseguentemente anche le attività di rivendita tabacchi, prodotti editoriali e la gestione di lotto e lotterie. In conclusione, l’attività in questione deve essere considerata strumentale ed accessoria, poiché, anche se svolta in modo non occasionale, risulta estranea a quella propria di impresa del contribuente».

Il commerciante è stato assistito nell’esposizione del ricorso dall’avvocato Pietro Palozzo e dalla commercialista Maria Rossi. Questa sentenza rappresenta un punto di svolta e potrebbe avere un impatto significativo per molti altri gestori di impianti di carburanti e piccoli commercianti in Italia, costretti a confrontarsi con le stesse problematiche tributarie.

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SALVATORE
SALVATORE
8 mesi fa

Diciamolo è cosa buona è giusta se si riesce a portarla a casa , quella tipologie di impianti di costi ne hanno da vendere , tra personale affitti e tasse penso che se ci torna indietro qualcosa non si fanno certamente Male!!!!!!