Carta carburante e netting: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su quando emettere e-fattura e quando documentare le operazioni con lo scontrino elettronico. La risposta all’interpello numero 412 del 2019 fornisce istruzioni utili ad aziende, gestori di stazioni di servizio e consumatori.
In tema di carte carburante, il contribuente che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l’annotazione nel relativo registro IVA, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi. Può comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 412 dell’11 ottobre 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 412 dell’11 ottobre 2019 in tema di carte carburante.
La procedura denominata “netting” consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite “carte aziendali”, e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente.
La pratica commerciale conosce, peraltro, molteplici varianti, caratterizzate dal coinvolgimento, a diverso titolo, di soggetti passivi d’imposta, anche se nulla vieta che il netting e le “carte aziendali” possano coinvolgere persone fisiche che agiscono al di fuori dello svolgimento di attività d’impresa, arte o professione.
Quanto alle modalità di documentazione delle cessioni di carburante è opportuno distinguere il rapporto tra soggetti passivi di imposta e non.
Laddove sono coinvolti due soggetti passivi d’imposta si ricade negli obblighi generali di fatturazione, più articolata si presenta la documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei consumatori.
Fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione viene meno.
Dal 1° gennaio 2020, fermi gli obblighi in capo agli esercenti degli impianti ad alta automazione e fatta salva l’estensione degli stessi ad altri soggetti con un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la memorizzazione ed invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.
Da evidenziare che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria, recando con sé l’effetto di far venir meno gli obblighi di registrazione.
Quindi il contribuente che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l’annotazione nel relativo registro IVA, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi. Può comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti.
… e i lubrificanti?… figli di nessuno?