Numerosi impianti IP senza carburante: disagi per gestori e clienti

Nelle province di Siena, Firenze, Prato e Pistoia almeno 30 i distributori che non vengono riforniti

FIRENZE-SIENA – Da mercoledì 11 dicembre in numerosi distributori di carburanti a “colore IP” (Italiana Petroli), nelle province di Siena, Firenze, Prato e Pistoia non vengono rifornite le cisterne di carburante (si tratta di almeno 30 impianti). Dai depositi, dicono i gestori stupefatti, non arriva nulla.

La cosa, rimarcano in particolare i gestori di impianti dislocati nelle aree più “rurali”, non sarebbe certamente di valore se non fosse che alcuni dei suddetti impianti sono anche i soli presenti nel loro territorio. Le persone sono costrette a percorrere chilometri per riuscire a rifornire i loro mezzi.

“Cosa ancor più grave – rimarcano alcuni gestori dell’area Fireze-Siena – è il fatto che i mezzi statali, avendosi Italiana Petroli aggiudicato il contratto di appalto con bando statale, devono rifornirsi presso questi distributori. Mezzi fra cui quelli del servizio 118, delle province, con servizio spalaneve e spargisale e delle forze dell’ordine. E’ incredibile come questi mezzi, di vitale importanza, debbano rimanere “a secco” senza alcuna spiegazione”.

“Lamentele – proseguono – anche da parte delle amministrazioni comunali, sono già pervenute ai gestori delle pompe di benzina delle varie località, i quali sono anch’essi allibiti e sorpresi, oltre a lamentare un danno economico e di immagine non indifferente”.

I gestori lamentano di aver “contattato via pec la società chiedendo ripetutamente spiegazioni”, ma ad oggi non hanno “ancora ricevuto risposte ufficiali”.

“Gli stessi incaricati della Italiana Petroli – riprendono – preposti come interlocutori fra la società e i gestori, telefonicamente sono stati vaghi o non reperibili. Il disservizio è palese e alle pompe sono stati affissi cartelli per scusarsi con la clientela per il disservizio”.

“Ci si chiede – concludono – come questo possa accadere in un periodo dove internet è veloce e presente ovunque, quindi una spiegazione esaustiva ed immediata può essere data a chiunque. Ci si augura che Italiana Petroli riesca a risolvere a breve questo disagio e che in futuro non avvengano più tali blocchi inspiegabili”.

Fonte: il Gazzettino

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fabio
fabio
4 anni fa

NELLA MIA ZONA TRE IP CHIUDONO A FINE ANNO. DUE HANNO GIA’ CHIUSO A MARZO.SE I SINDACATI NON FANNO IN FRETTA NUOVI MARGINI NON CI SARA’ PIU’ NESSUNO DA RAPPRESENTARE

max
max
4 anni fa

riunione sindacale fine anno per pagare quota sindacale per aggiornamento situazione di merda rifiuti lattine olio programmi fortex per registro elettronico ma del margine gestore nulla un dato importante ce’ il gestore più giovane aveva 50 anni questa la dice lunga a dimenticavo il mitico calendario con le scadenza !

GIANFRANCO
GIANFRANCO
4 anni fa

Il motivo che non forniscono ?

fabio
fabio
Rispondi a  GIANFRANCO
4 anni fa

quando un gestore non paga si dice che non ha soldi Quando non pagano i padroni si dice PROBLEMI TECNICI

anto
anto
4 anni fa

Un quesito per Parin e Timpani:
La legge europea sugli Accordi verticali a pratiche concordate all’art.10 recita:
……..In particolare, accordi verticali che contengono determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, come l’imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di protezione territoriale, devono essere esclusi dal beneficio dell’esenzione di cui al presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato e delle imprese interessate.

DOMANDA:
come mai gli Accordi aziendali sottoscritti dalle compagnie petrolifere e le organizzazioni sindacali che da una parte affermano che si rifanno alla normativa CEE ma poi stabiliscono il prezzo di cessione,il prezzo di rivendita e il prezzo massimo.
Che in aggiunta all’esclusiva costituiscono la gabbia che porta alla rovina il gestore.

Grazie anticipate per il chiarimento.

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  anto
4 anni fa

Nella versione ultima del Regolamento 330/2010 in realtà l’art. 10 fa riferimento al periodo di validità. L’art 4 invece, nuova versione del precedente art. 4 del Regolamento 2790, prevede che “…… salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti…”
In altri termini, capendo che la domanda tua è puramente retorica, gli Accordi con le petrolifere che individuano un delta tra prezzo consigliato e prezzo massimo sarebbero pienamente legittimi. In questo senso, scrivemmo come Fegica il 6 agosto 2010 alla Commissione Europea per richiedere un intervento laddove avevamo evidenziato una possibile diversa interpretazione della norma comunitaria. La Commissione Europea ci rinvio’ all’Antitrust italiano che ebbe modo di li’ a poco di massacrarci ulteriormente. In verità, nel mercato europeo, ma senza fare polemiche o provocazioni, la nostra categoria vive gli stessi vincoli di altri operatori commerciali. Piccoli commercianti che sono legati da vari sistemi di franchising dove, sulla carta, potrebbero acquistare prodotti fuori esclusiva in una piccola percentuale, ma concretamente sono in gabbie ben piu’ strette delle nostre. In Europa non ci sono i gestori degli impianti carburanti, giusto per precisare.

anto
anto
Rispondi a  anto
4 anni fa

Sig.Timpani,
nel nuovo regolamento 330/2010 che Lei ha citato,l’art.10 riporta esattamente quanto era riportato dal precedente regolamento e che abbiamo riportato.
l’Art.4,sempre da Lei citato, recita:
Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’art.101,paragrafo 3,del trattato non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.
La valutazione individuale di accordi ai sensi dell’art.101,paragrafo 1,del trattato esige che diversi fattori siano presi in considerazione, in particolare la struttura del mercato sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda.

Dove trova in questo articolo quanto Lei ha riportato e cioè:che è fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita,a condizione condizione ect.ect………..

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  anto
4 anni fa

Esattamente nel regolamento 330/2010. Se non ti fidi scaricalo dal sito della commissione europea. Poi posso anche sbagliare certo…

anto
anto
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Sig.Timpani,
abbiamo controllato più volte,ma l’articolo 10 e l’articolo 4 riportano quanto ho scritto e del prezzo massimo non c’è traccia.
Ci sarà un altro articolo all’interno del regolamento?

Massimo
Massimo
Rispondi a  anto
4 anni fa

Abbiamo controllato ??? Ed in quanti siete ?? Sembra una setta 🙂 a parte le battute io leggo quanto segue: la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il
proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di
raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi
non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo
di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;

anto
anto
Rispondi a  Massimo
4 anni fa

caro massimo,
mi dici per cortesia qual’è articolo del regolamento 330/2010 che fa riferimento al prezzo massimo?
Grazie

DIEGO
DIEGO
4 anni fa

Buongiorno, ma il gestore in situazioni di questo tipo non può rifornirsi di carburante sul mercato? Oppure… può chiedere i danni alla IP?

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  DIEGO
4 anni fa

Puo’ chiedere i danni, dopo un attento lavoro fatto scaricandosi ogni giorno i dati dell’Osservatorio prezzi della sua zona e mettendo a confronto i suoi prezzi con quelli “praticati” sugli altri impianti. Un lavoro che facciamo anche andando a decodificare – fino al 2015 ma si possono avere i dati anche per il 2014 – per sostenere tecnicamente le azioni che stiamo seguendo. L’acquisto fuori esclusiva è una forma che ovviamente mette il gestore in condizioni di ricevere la risoluzione dei contratti. Insomma, una ultima ed irreversibile scelta…

anto
anto
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Il MISE dovrebbe dare i dati da quando è stato istituito,visto che sono dati pubblici;
perchè solo il 2014 e il 2015?
Anche perchè quelli antecedenti al 2014 sono quelli che fotografano meglio i comportamenti dolosi delle compagnie.

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  anto
4 anni fa

Dal 2015 sono aperti. La loro piattaforma – dal settembre 2013 a tutto il 2014 non è disponibile a tutti ma su richiesta

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Aggiungo che l’obbligo è scattato, nei primi mesi del 2013 per giungere a regime a meta’ settembre stesso anno

Giovanni Ruiu
Giovanni Ruiu
4 anni fa

Non ho parole..
Tutti i settori oggi hanno dei problemi; ma qui rasentiamo l’imbecillita’ piu’ totale..
Gestori che vendono un monopolio fiscale sottocosto; a cui poi vengono rimborsate le somme anticipate dopo oltre un mese..
Oltretutto con guadagni da fame..
Provate a chiedere ad esempio ad un rivenditore di tabacchi e gratta e vinci se vendono la merce sottocosto.. Vi mandano a cagare..
Non vedo l’ora di chiudere questa attività a perdere.. E poi mi chiedono perché chiudo..
Mamma mia.. Chi puo’ è meglio che scappi a gambe levate!!!!

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  Giovanni Ruiu
4 anni fa

l’analogia con i tabaccai secondo me non calza. Vendono prodotti di monopolio e hanno il Governo come controparte. Noi abbiamo come controparte i petrolieri. Un piccolo commerciante di maglioni, se ancora sopravvissuto alla GDO o Amazon, oggi si lega con grandi Marchi in franchising e sta ancora peggio, credi a me.

anto
anto
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Sig.Timpani,visto che si parla di franchising che è ben codificato dalla legge italiana, ritiene corretto che l’attività bar all’interno dell’impianto venga affidata al gestore con tale strumento facendo sottoscrivere due contratti:contratto di affitto d’azienda(molto salato)e uno di affiliazione con una percentuale sui corrispettivi da corrispondere alla compagnia?
Ciò è previsto dagli Accordi sottoscritti?

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  anto
4 anni fa

Sarebbe previsto dall’Accordo interprofessionale del 23 luglio 1998 ma con ben altri canoni di quelli per esempio praticato da eni.

fabio
fabio
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

:Oggi un articolo di stampa titola ‘8 distributori chiusi e nessuno li vuole’. Ma le compagnie non farebbero meglio a rimetterci 5 centesimi da dare in piu’ al gestore e vendere piuttosto di rimettercene 25 e non vendere niente?

anto
anto
4 anni fa

Per Moreno Parin:
gradirei un tuo pare sulla legge europea sugli accordi verticali sul prezzo massimo e sulle attività bar all’interno degli impianti concessi in franchising.
Grazie