E’ stata pubblicata la circolare n. 29 dell’1 settembre 2020 sulla compilazione dei dati telematici da parte dell’esercente degli impianti non presidiati e delle tabelle di corrispondenza del tracciato record. In particolare, si prevede che gli esercenti gli impianti non presidiati, alle previste scadenze, sono tenuti ad inviare, tramite il tracciato record pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, i dati telematici come carico, scarico e giacenza per ciascun prodotto erogato, e, quindi, per ciascuna sezione del registro telematico; letture dei totalizzatori delle colonnine dei distributori; letture delle telemisure e relativo sviluppo del serbatoio, ove previste; informazioni relative agli scontrini per i carichi predeterminati.
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 29 dell’1 settembre 2020 sulla compilazione dei dati telematici da parte dell’esercente degli impianti non presidiati e delle tabelle di corrispondenza del tracciato record e la circolare n. 30 dell’1 settembre 2020 riguardante le istruzioni di dettaglio per la denuncia di esercizio degli impianti non presidiati.
La determinazione direttoriale prot.724 del 21 marzo 2019 prevede che gli esercenti gli impianti non presidiati, alle previste scadenze, sono tenuti ad inviare, tramite il tracciato record pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, le seguenti tipologie di dati telematici:
-Carico, scarico e giacenza per ciascun prodotto erogato, e, quindi, per ciascuna sezione del registro telematico;
-Letture dei totalizzatori delle colonnine dei distributori;
-Letture delle telemisure e relativo sviluppo del serbatoio, ove previste;
-Informazioni relative agli scontrini per i carichi predeterminati.
In particolare, nella circolare 30 del 01/09/2020 è stato precisato che nella denuncia dell’impianto, l’esercente è tenuto ad identificare appositi “IDGiacenza”, per ciascun prodotto erogato (identificato in denuncia con il numero “xxx”), utilizzando l’identificativo “Gxxx”.
L’IDGiacenza “Gxxx” costituisce un “cassetto informatico” in cui sono contenuti tutti i dati che saranno comunicati dall’operatore relativamente al prodotto “xxx” durante l’esercizio dell’impianto.
Ogni invio effettuato dall’esercente con l’ID Giacenza “Gxxx” può essere destinato ad alimentare, a seconda degli ulteriori campi del tracciato record valorizzati:
-la sezione del registro relativa al prodotto numero “xxx” erogato nell’impianto;
-l’insieme delle telemisure e dei relativi sviluppi dei serbatoi in cui è stoccato il prodotto numero “xxx” (art.7, comma 3 della determinazione);
-l’insieme dei valori progressivi giornalieri dei totalizzatori relativi al prodotto numero “xxx”;
-l’insieme degli scontrini dei carichi predeterminati relativi al prodotto numero “xxx”.
La denuncia di esercizio
Con la circolare n. 30 del 2020 è stato evidenziato che il soggetto che intenda esercire un impianto di distribuzione non presidiato è tenuto a presentare apposita denuncia all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. Alla denuncia è, tra l’altro, allegata la documentazione tecnica e fiscale.
La lista riportata si riferisce alla documentazione che il soggetto che presenta la denuncia è tenuto a produrre per gli impianti di nuova installazione.
Infatti, gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data del 21 marzo 2019 sono solamente tenuti ad integrare, ove necessario, la documentazione già presentata all’UD territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione della nuova circolare.
Per gli impianti già in attività, l’integrazione documentale sarà limitata ad acquisire solo le informazioni necessarie affinché l’UD competente possa censire l’impianto nell’applicativo AIDA -> Accise -> Registri telematici e rilasciare l’autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati del registro secondo le novità introdotte dalla determinazione del 2019.
Inoltre, la presenza di certificati di conformità delle apparecchiature, ove richiesti, potrà essere debitamente autocertificata dall’esercente. Sempre per tali impianti, resta fermo che l’installazione delle telemisure e, quindi, la presentazione della relativa documentazione tecnica è prescritta solo qualora l’erogato annuo complessivo sia superiore a 3 milioni di litri.
La denuncia deve contenere:
-Generalità dei soggetti obbligati e anagrafica impianto
-Atti amministrativi come gli estremi identificativi dell’autorizzazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa in attuazione delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio degli impianti;
-Atti tecnici come planimetria dell’impianto;
-le Informazioni fiscali come l’indicazione dei prodotti erogati (gasolio, gasolio speciale, benzina, benzina speciale, gpl, metano) e dell’eventuale presenza di vendita di oli lubrificanti;
-le informazioni e documentazione sugli strumenti e dei sistemi dell’impianto;
-le informazioni e documentazione sul concentratore esterno.
Circolare n. 30 – Istruzioni per la denuncia di esercizio degli impianti non presidiati