E’ stata pubblicata sul sito dell’agenzia delle Dogane la Circolare N. 11/2022 sugli adempimenti per gli esercenti disposti dal decreto legge n. 21/2022 ai fini della corretta applicazione delle aliquote Accisa.
Riportiamo di seguito le indicazioni estratte dalla cisrcolare relative alla trasmissione delle giacenze presso gli Uffici Doganali di competenza.
Il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 prevede che gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA, e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettono all’UD territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 che
alla fine della giornata del 21 aprile 2022.
Si tratta, quindi, dei dati relativi alla giacenza fisica di ciascuno dei prodotti classificati come benzina e gasolio usato come carburante, oggetto di separata commercializzazione, stoccati presso il deposito o presso l’impianto di distribuzione alle due predette date.
Relativamente alla giacenza fisica all’inizio della giornata del 22 marzo 2022, in considerazione della circostanza che, nell’immediatezza dell’entrata in vigore del citato decreto legge, gli
esercenti potrebbero non aver effettuato il richiesto inventario prima dell’effettuazione di carichi o di scarichi di prodotto, i medesimi esercenti sono tenuti a trasmettere all’UD
territorialmente competente, relativamente a ciascuno dei suddetti prodotti, la prima informazione del seguente elenco che risulti nella loro disponibilità:
1) la giacenza fisica al 22 marzo 2022, prima dell’effettuazione di movimentazioni, ove l’inventario sia stato tempestivamente effettuato;
2) la ricostruzione della giacenza fisica di cui al punto 1, a seguito di un inventario eseguito il 22 marzo 2022 o nei giorni immediatamente seguenti. Tale giacenza ricostruita è ottenuta
sommando algebricamente alla giacenza inventariale i quantitativi nel frattempo movimentati in carico e in scarico, come desunti dai misuratori ubicati nel deposito o
nell’impianto;
3) in assenza delle giacenze fisiche di cui ai punti 1) e 2), la giacenza contabile al termine della giornata del 21 marzo 2022.
Relativamente alla comunicazione riferita alla fine della giornata del 21 aprile 2022, gli esercenti sono, invece, tenuti a determinare i quantitativi fisici di benzina e di gasolio usato
come carburante giacenti nei serbatoi dei depositi e degli impianti di distribuzione.
Per entrambe le comunicazioni delle giacenze, l’effettuazione dell’inventario straordinario da parte dell’esercente deve trovare risconto nel registro di carico e scarico con l’indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di trasmissione con le modalità di cui all’articolo 19-bis del TUA, alla PEC può essere anche allegata la copia in formato.pdf delle pertinenti pagine del registro di carico e scarico.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato il codice ditta del deposito o dell’impianto e dovrà essere contenuta l’indicazione che trattasi di comunicazione resa ai sensi dell’art.1,
comma 5, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022[2].
Nel contenuto dovranno essere riportate oltre le predette informazioni anche, il nome, il cognome, la data di nascita ed il codice fiscale dell’esercente, l’eventuale partita iva e ragione
sociale nonché l’indirizzo del deposito o dell’impianto.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati, gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione non presidiati nonché gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono facoltativamente alla disciplina della determinazione direttoriale prot. 724 del 21 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della stessa[3] hanno facoltà di inviare i predetti dati di giacenza, invece che tramite PEC, esclusivamente per via telematica.
A tal fine, gli esercenti depositi commerciali, indipendentemente dalla frequenza di invio dei dati di contabilità ad essi applicabile in funzione della capacità, effettuano un invio
straordinario contenente, per ciascun prodotto interessato alla riduzione di aliquota, i dati di giacenza in base alle predette disposizioni nonché i record relativi alla chiusura inventariale
svolta in autonomia dall’esercente
Le comunicazioni previste dall’art.1, comma 5, del decreto legge n. 21/2022 sono effettuate entro cinque giorni lavorativi a partire dalle date di cui al comma 2 del medesimo articolo (in
fase iniziale, entro lunedì 28 marzo).
Si considerano regolarmente presentate le comunicazioni relative alla giacenza al 22 marzo 2022 inviate all’UD territorialmente competente anteriormente alla presente circolare, purché
conformi alle suddette prescrizioni.
Ovviamente, l’obbligo di che trattasi non trova applicazione per le giacenze di gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota di accisa ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.
quindi se ho ritirato il 22 marzo e’ la compagnia petrolifera che mi deve fatturare con il nuovo prezzo giusto?oppure se usa quello vecchio dovrebbe emettere nota credito esatto?