Nel contesto sempre più complesso dei rapporti tra compagnie petrolifere e Gestori, è fondamentale che i Gestori non si sentano mai soli di fronte a contestazioni o pressioni che, a volte, possono anche non tenere conto dei diritti contrattuali consolidati. È per questo che qui si da conto di uno scambio epistolare particolarmente emblematico tra Enilive e la Federazione, affinché possa fungere da esempio concreto per tutti i Gestori, in merito all’importanza di non cedere a tentativi di intimidazione e di tutelarsi sempre facendo squadra con la propria associazione di categoria.
In particolare, la pubblicazione integrale di queste due lettere — la prima inviata da Enilive a seguito di una contestazione di violazione del prezzo massimo, la seconda di risposta firmata dal Segretario Nazionale Fegica Alessandro Zavalloni — serve a dimostrare come l’iniziativa della compagnia, come dimostra Fegica, sia volta più a esercitare una pressione psicologica che a tutelare realmente gli equilibri contrattuali.
Il messaggio da cogliere è semplice ma decisivo: mai restare in silenzio o isolati. Le contestazioni vanno affrontate, rispondendo con fermezza e facendo leva sul supporto della propria organizzazione sindacale.
Di seguito pubblichiamo integralmente le due comunicazioni.
Lettera di Enilive
Oggetto: contestazione violazione prezzo massimo ex art. 5.4 Accordo Sindacale 7/7/2021
Riscontriamo con la presente la Vostra comunicazione del [….] per richiamare la nostra lettera del […] e per rappresentarVi che la contestazione della violazione del prezzo massimo a Voi imputabile è pienamente legittima, valida ed efficace, in conformità a quanto previsto dall’art. 5.4 dell’Accordo Sindacale.
Si evidenzia che Enilive S.p.A. ha rispettato la procedura prevista dal citato art. 5.4 dell’Accordo Sindacale in vigore e che il prezzo massimo ivi definito, di comune accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, non costituisce, contrariamente a quanto da Voi asserito in modo del tutto strumentale, alcun “parametro rigido, fisso o vincolante alla stregua di un prezzo imposto”.
Del tutto prive di alcun pregio sono le Vostre considerazioni in tema di asseriti vincoli “sui DROP e sui giorni fissi di consegna” che attengono esclusivamente all’ottimizzazione del circuito della logistica che, altrimenti, imporrebbe una differenziazione dei prezzi di cessione dei carburanti a seconda dei quantitativi e delle modalità di approvvigionamento dei prodotti.
Inoltre, non vi è chi non veda come, in caso di aumento del prezzo di listino, il gestore ne trae un beneficio economico laddove siano presenti scorte di carburanti acquistati ad un prezzo inferiore. Si rappresenta, infine, che il termine di tre giorni, definito tra le parti (azienda ed associazioni sindacali) per l’esaurimento delle scorte, è un termine congruo, salvo casi eccezionali che potranno essere analizzati di volta in volta.
In forza di quanto sopra esposto, ribadiamo la legittimità e l’efficacia della contestazione della violazione del prezzo massimo a Voi imputabile e Vi invitiamo a rispettare le disposizioni previste dall’5.4 dell’Accordo Sindacale del 7/7/2021.
Distinti saluti.
Risposta di Fegica
Spett.le
Eni Live S.p.AOggetto: contestazione violazione prezzo massimo ex art. 5.4 Accordo Sindacale 7/7/2021. Vostra comunicazione PEC, prot. n. […], del […].
Egregio Dottore,
in nome e per conto del Gestore […..], associato della scrivente Federazione, con la presente riscontriamo la comunicazione PEC, prot. n. […], del […].Ciò, appare ancor più necessario in considerazione dei richiami che nella suddetta comunicazione vengono fatti agli Accordi collettivi vigenti ed al ruolo delle Organizzazioni di categoria che li hanno sottoscritti.
In primo luogo, per evitare possibili equivoci ed il diffondersi, pur involontariamente, di informazioni distorte circa la posizione espressa dalle Organizzazioni di categoria in relazione ai temi trattati nella sua comunicazione, è bene recuperare alla memoria e ribadire integralmente quanto contenuto nella comunicazione PEC congiunta dei Presidenti di Faib Confesercenti e Fegica, destinata alla Sua Azienda l’11 marzo u.s.
Comunicazione e contenuti, va precisato, in nessun modo contestati dall’Azienda e che, a Suo beneficio, qui alleghiamo nuovamente.
In tutta onestà, noi non sappiamo affermare con la Sua certezza se possa esserci qualcuno che veda o non veda questo o quello, cosa che, come è noto, non offre comunque la garanzia della comprensione di quel che viene o non viene visto.
Per questo, teniamo a sottolineare nuovamente, a Suo beneficio, che “le scriventi Federazioni [appunto Faib e Fegica, ndr] comunicano di aver dato disposizione ai propri associati, anche in relazione alle recenti determinazioni di cui l’Azienda ha inteso dare informazione ai Gestori a marchio in ordine all’“Esercizio facoltà di Enilive con riferimento all’Accordo Integrativo del 23.2.2023”, di ritenersi nel pieno diritto/facoltà -secondo la corretta interpretazione degli Accordi aziendali vigenti e, di conseguenza, senza che ciò possa consentire né addebito a titolo di penale, né contestazione alcuna- di ordinare i quantitativi ritenuti necessari alla regolare conduzione del punto vendita gestito e di assicurarsi che l’eventuale calo del prezzo consigliato deciso dall’Azienda, non determini in nessun caso la contrazione ingiusta del margine economico, così come determinato dagli Accordi collettivi aziendali e in essi stessi definito minimo e indisponibile.”
Più nel particolare, avuto riguardo i rilievi, contenuti nella comunicazione di cui all’oggetto, circa l’art. 5.4 dell’Accordo Sindacale del 7/7/2021, la scrivente Federazione ritiene oggettivamente prevalente il diritto del Gestore, sempre ribadito dagli Accordi collettivi aziendali, da ultimo dal combinato disposto di quanto previsto dai punti 5.2, 5.3, 5.5 e 7.2 dell’Accordo del 7 luglio 2021, in materia di criteri per la formazione dei prezzi e di determinazione e intangibilità del margine del Gestore.
Ragione per cui, nel caso di riduzione del prezzo di listino consigliato Eni, il Gestore è nel pieno diritto di adeguare il prezzo praticato in funzione dell’intero livello delle scorte da esaurire, ove necessario e motivato, oltre i tre giorni che Lei pretende di definire “congrui”, senza che ciò possa quindi determinare alcuna penalità, né contestazione.
Né, in tutta franchezza, si può comprendere a quale titolo, in un tale contesto, possa essere fatto rilevare quale contraltare il “beneficio economico laddove siano presenti scorte di carburanti acquistati ad un prezzo inferiore”.
Il Gestore, contrattualmente e nel pieno rispetto della legge e degli Accordi, ha la facoltà (come quella che ha recentemente utilizzato in modo legittimo la Sua Azienda) di utilizzare come meglio ritiene quel “beneficio”.
Tanto meno, può essere utilizzato -sul piano della logica e della mera aritmetica- per pretendere di “compensare” questioni che non hanno nulla di sinallagmatico, come si definisce un rapporto in cui le parti sono debitrici e creditrici l’una dell’altra.
Infatti, mentre nel primo caso, quando l’Azienda decide di abbassare il prezzo raccomandato, il Gestore rischia di perdere parte del suo margine minimo e indisponibile, nel secondo caso, anche qualora il Gestore intendesse avvalersi della facoltà di adeguare il prezzo al rialzo il giorno stesso in cui gli viene comunicato dall’Azienda, questa non ne ricaverebbe comunque alcuna perdita.
Quanto, invece, alle quantità minime ed ai giorni fissi di rifornimento, è appena il caso di evidenziare che si tratta di un elemento regolatorio dei rapporti tra Azienda e Gestore che, malgrado i numerosi solleciti ricevuti finora inutilmente, l’Azienda intenda finalmente sottoporre a negoziato e ad Accordo aziendale, così come impone l’art. 19, legge 57/2001, alla medesima stregua di tutte le altre condizioni economico/normative del suddetto rapporto.
L’imposizione di una tale pretesa, unilaterale ed in violazione della legislazione vigente, non solo incorrerebbe nella nullità di protezione -ex art. 1, comma 10, d.lgs. 32/1998- ma potrebbe essere fatta rilevare ai fini dell’abuso di diritto oltreché di dipendenza economica, considerato che, come Lei confessa apertamente, si tratta di questione collegata all’ottimizzazione della logistica aziendale, vale a dire di un vantaggio per uno dei contraenti, a discapito dell’interesse dell’altro.
Peggio se, come Lei rileva con un pizzico di spregiudicatezza, l’alternativa (che vogliamo evitare di interpretare come una minaccia) sarebbe quella di imporre al Gestore condizioni discriminatorie e meno che eque, in tema di condizioni economiche e, in particolare, di prezzi di cessione.
Tutto quanto sopra considerato e ampiamente motivato, si ribadisce, in nome e per conto del Gestore, di considerare non ricevibile e, quindi, nulla la contestazione ricevuta da codesta Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’Accordo collettivo aziendale vigente.
Cordialità.
Il Segretario Nazionale
Alessandro Zavalloni

Un prezzo può essere consigliato non imposto né dopo un giorno né dopo tre né mai e dire che un gestore ergo, commerciante guadagna di più si arricchisce e solo stupido e se detto da ENI è vergognoso Sinceramente ,io ho sempre aumentato subito e diminuito a fine scorta e ai richiami ho sempre chiesto il conguaglio .Non fate vi intimorire non valgono un cazzo le loro minacce sono e rimarranno dei perdenti