Le sanzioni previste per la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica, riferita al secondo semestre del 2019, successiva al termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile 2020), ovvero omessa dopo tale data: questo è l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 6/E/2020, pubblicata ieri, 10 febbraio.
Più precisamente, con la risoluzione in esame l’Agenzia delle entrate si è concentrata sulla corretta applicazione dell’articolo 2, comma 6 ter, D.Lgs. 127/2015, in forza del quale, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi “le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.
La citata disposizione ha infatti sollevato dubbi con riferimento all’applicabilità delle sanzioni nei confronti dei contribuenti, che, durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo, hanno adottato forme diverse di documentazione dei corrispettivi (vengono, a tal fine, citati i casi dei contribuenti che hanno emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di registratore telematico per l’effettuazione di tale adempimento, hanno emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa).
Sul punto, invero, era già intervenuta la circolare 15/E/2019, la quale aveva precisato che i contribuenti interessati, ancora privi del registratore telematico, possono trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Più precisamente, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, possono, fino al momento di disponibilità del registratore telematico, porre in essere i seguenti adempimenti:
- certificare i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviare i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- liquidare correttamente e tempestivamente le imposte.
Non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:
- se le operazioni sono state documentate con fattura,
- se le attività ricadono in una delle fattispecie di esonero previste dal D.M. 10.05.2019, come da ultimo modificato dal D.M. 24.12.2019.
Nell’ambito della risoluzione in esame, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate non ha mancato di ricordare che, nei giorni scorsi, sono state inviate ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro delle comunicazioni volte a favorire l’adempimento spontaneo.
Qualora i contribuenti avessero rilevato, effettivamente, delle violazioni, hanno la possibilità di rimediare, beneficiando delle previsioni in materia di ravvedimento operoso.
In merito a quest’ultimo punto non può tuttavia ignorarsi un rilevantissimo chiarimento fornito con la risoluzione in esame: “Si precisa che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019”.
In considerazione di quanto esposto, dunque, le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio) saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020, ovvero omessa dopo tale data.
“Ahi serva Italia, di dolore ostello,nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!“Confortiamoci l’italia ha avuto sempre questo stile di organizzazione , il buon Dante e’ sempre attuale. PROVATE AD ENTRARE NEL SITO DELLE DOGANE PER TRASMETTERE GLI INCASSI DEI DISTRIBUTORI , QUESTI , i burocrati, SIGNORI DICHIARANO GUERRA AI DISTRIBUTORI ,GRANDI COMMERCIANTI, SPARANDO CON IL LASER E NOI ABBIAMO IN MANO LA FIONDA PER DIFENDERCI.Nella mia azienda due laureati ed un diplomato si sforzano da nov di accedere nel sito delle dogane senza risultato, ma ancora peggio in periferia non hanno provveduto a preparare un ufficio informazione , SFIDO IL LORO MERAVIGLIOSO PROGRAMMA SOGEI NON VA. Questo arrogante e violento potere istituzionale offende il settore del commercio ma soprattuto noi gestori ESATTORI SENZA AGIO DELLO STATO. Ai dirigenti delle dogane ” avete pagato la fattura alla sogei ? recatevi presso gli impianti stradali e tentate di accedere al vostro programma per scaricare gli incassi, aggiungo, fate leggere il chiarissimo manuale per l’utente”. GRAZIE GRAZIE
PROGETTO WEB SERVICES DOGANE
“SERVIZIO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI INTEROPERABILITÀ” ACCISE DISTRIBUTORI CARBURANTI
MANUALE UTENTE