Eni, Tar conferma multa Antitrust da 5 mln € su pubblicità “Diesel+”

Ingannevole l’utilizzo a fini promozionali del termine “green”. La replica della società: “Valutiamo impugnazione sentenza”

Quotidiano Energia – L’utilizzo a fini promozionali del termine “green” nella campagna pubblicitaria del carburante Eni Diesel+ è ingannevole per cui è legittima la sanzione di 5 milioni € imposta dall’Antitrust. Lo ha sancito il Tar Lazio, respingendo il ricorso della società, che peraltro nell’aprile 2020 aveva annunciato di avere interrotto la campagna pubblicitaria (QE 27/4/20).

Il Tribunale ha respinto tutte le istanze avanzate dalla ricorrente.

La prima è relativa alla “radicale trasformazione del contenuto degli addebiti contestati all’avvio del procedimento rispetto a quelli sanzionati nel provvedimento finale”.

La deduzione, si legge nella sentenza, “si rivela infondata sulla base della piana lettura dell’atto di avvio del procedimento e della comunicazione di conclusione della fase istruttoria, ove l’Autorità fa riferimento all’utilizzo da parte del professionista, nei claim pubblicitari, del termine – ritenuto scorretto – ‘green’. Dunque, la ricorrente era certamente in grado di comprendere il contenuto dell’addebito formulato e le è stato consentito di difendersi”.

Quanto al merito del messaggio pubblicitario, il Tar rileva che l’Agcm “muovendosi nel solco interpretativo indicato dalla Commissione europea, ha puntualmente motivato sulle ragioni per cui nei messaggi pubblicitari diffusi da Eni il termine ‘green’ era idoneo a generare una ‘elevata confusione’ nei confronti dei consumatori, in quanto all’uso del carburante pubblicizzato era associato un vantaggio ambientale di carattere assoluto e non relativo, incompatibile con l’intrinseca natura inquinante del diesel”.

Eni aveva replicato portando gli esiti di una indagine Doxa appositamente commissionata, secondo cui il “consumatore medio” sarebbe in grado di percepire il significato del termine “green” associato al carburante diesel e, conseguentemente, di comprendere che il senso sarebbe quello di un prodotto “meno inquinante” e non a “impatto zero”.

A tale proposito, il Tribunale ricorda che secondo la giurisprudenza europea e nazionale, il punto di riferimento soggettivo è quello del “consumatore medio” normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (Cgue, sentenza del 12 maggio 2011, C-122/10, punto 22). L’individuazione del livello di conoscenza del consumatore medio “non può conseguire ad una valutazione condotta in termini meramente statistici, dovendo, piuttosto, essere presi in considerazione fattori di ordine sociale, culturale ed economico, fra i quali, in particolare, va analizzato il contesto economico e di mercato nell’ambito del quale il consumatore si trova ad agire”.

L’Autorità ha quindi “opportunamente declinato la nozione di ‘consumatore medio’ applicabile alla presente fattispecie, tenendo in considerazione il contesto di mercato e la particolare natura del bene pubblicizzato”, afferma la sentenza.

Secondo il Tribunale “non coglie nel segno neppure il richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 2309/2016, in cui si è affermata la necessità di verificare la veridicità di taluni messaggi riguardanti l’impatto ambientale dei prodotti pubblicizzati”. L’Antitrust ha infatti “diffusamente argomentato circa le ragioni per cui i messaggi pubblicitari erano connotati da vaghezza, genericità e da imprecisioni tali da non rendere ‘veritiera’ l’asserzione ambientale di Eni”.

L’Agcm ha poi “rigorosamente verificato la veridicità delle affermazioni riguardanti i vanti sulla riduzione ‘in media del 5%’ delle emissioni di CO2 legate al processo industriale, delle emissioni gassose allo scarico (‘fino al 40%’) e dei consumi (‘fino al 4%’)”. Infine, “è immune da vizi anche l’attività di quantificazione della sanzione”.

In una nota diramata in serata Eni fa sapere di prendere “atto della decisione odierna del Tar e ribadisce l’assoluta correttezza del proprio operato. La società si riserva di valutare l’impugnazione della sentenza”.

Per gentile concessione di Quotidiano Energia 

Sottoscrivi
Notificami
guest
2 Commenti
più vecchi
più nuovi più votati
Feedback in linea
Vedi tutti i commenti
Claudio
Claudio
3 anni fa

Io lo avevo provato molte volte il gasolio tanto decantato, e non trovavo differenze con il mio ( pompa bianca ) sapendo che l’eni e mezza di stato mi rompe i cosiddetti essere stato preso per il fondo schiena,

Alex
Alex
3 anni fa

Questo dimostra quello che un azienda trasmette, un cumulo di fandonie dettate da un branco di incompetenti presuntuosi ed arroganti.
L’immagine, i contratti e tutto il resto, non si reggono imponendo delle regole (regole stabilite unilateralmente) MA DANDO GLI ESEMPI.